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30 Ottobre 2026

Assunzioni 2025: DPCM 17.3.2020 – Il parere della Corte dei Conti del Veneto

Nel precedente articolo ad oggetto: “La programmazione triennale del fabbisogno del personale da 1.1.2025“, 30.6.2025, pubblicato nel presente sito, avevamo affermato quanto segue:

“A decorrere dall’esercizio 2025 il D.P.C.M. 17.3.2020 si applica con le percentuali di incremento delle soglie occupazionali previste dall’art. 4, co. 1, Tabella 1, in attuazione dell’art. 33, D.L. 34/2019, conv. con modif. dalla L. 58/2019, con notevoli semplificazioni dei conteggi del calcolo degli spazi assunzionali. La valutazione della capacità di spesa non dovrà infatti essere confrontata con il limite di incremento di spesa di personale previsto fino al 31.12.2024 dall’art. 5 del DPCM rispetto alla medesima spesa dell’esercizio 2018…..Il meccanismo di calcolo basato sulla spesa di personale e sulla sostenibilità finanziaria (turn‑over variabile in base al rapporto spesa/entrate) di cui al DPCM 17.3.2020, resta invariato anche con l’applicazione dei criteri delineati dalla Legge di Bilancio per il 2025.”

La Corte dei conti del Veneto, Sezione di controllo, con Delibera n. 180/2025/PAR del 24.9.2025, in risposta ad apposita richiesta di parere di ente locale, conferma quanto già asserito nell’articolo sopra richiamato attestando che: “Conclusivamente deve ritenersi che il d.m. 17 marzo 2020 sia pienamente vigente, atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è venuta meno solo l’efficacia dell’art. 5 e della relativa Tabella 2, sicché la maggior spesa effettivamente sostenuta per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo il dettato degli artt. 4 e 7 del citato decreto, non rileva ai fini del calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’ art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006, nei limiti in cui la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, non risulti superiore al valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 dell’art. 4, ferma restando la coerenza delle nuove assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.”

Il parere favorevole espresso con la delibera in esame basato sull’attuale disciplina in materia di riduzione della spesa di personale è  focalizzato sul rispetto del parametro della virtuosità degli enti, determinato come valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica come da art. 4, Tabella 1, DPCM 17.3.2020, espressione del rapporto tra la spesa complessiva di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati.

Si propone un esempio pratico di quanto sopra illustrato nel seguente file excel – per un comune compreso nella fascia demografica 5.000/9.999 abitanti -:

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