News
30 Ottobre 2026

Sviluppo economico e partecipazioni in società quotate

L’articolo 1, comma 967, della Legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce, nell’articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), il nuovo comma 9-bis, stabilendo che la razionalizzazione periodica ex art. 20 non si applica alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate (ivi comprese quelle richiamate dall’art. 26, commi 5 e 5-bis) né alle partecipazioni detenute dalle società quotate partecipate.

1) Effetto principale: uscita dall’iter “tipico” di revisione annuale ex art. 20

La modifica produce un effetto netto sul perimetro procedurale della revisione periodica: le partecipazioni “coperte” dal nuovo comma 9-bis non rientrano più nell’analisi annuale dell’assetto complessivo e nelle connesse misure di riassetto (razionalizzazione/fusione/soppressione/cessione, ecc.) previste dall’art. 20.

In termini pratici, la norma interviene su un punto che, in sede di controllo, era stato spesso ricostruito in senso opposto: ad esempio, la Sezione Toscana della Corte dei Conti aveva affermato che le partecipazioni in quotate (in particolare quelle acquistate dopo il 31/12/2015) dovessero comunque essere oggetto di ricognizione e, se del caso, di misure ex art. 20, poiché l’esenzione “generale” del TUSP per le quotate non poteva tradursi in una loro estromissione dall’analisi annuale gravante sull’ente socio.

L’esclusione introdotta dal comma 9-bis è circoscritta all’art. 20. Non equivale a una “libertà partecipativa” generalizzata e non elimina l’esigenza di motivazione e istruttoria economico-finanziaria secondo i canoni di sana gestione.

2) Cosa “resta” in piedi: motivazione, istruttoria e presìdi di sana gestione

Pur venendo meno la procedura tipizzata dell’art. 20, resta fermo che le scelte partecipative dell’ente locale continuano a dover essere presidiate da:

  • coerenza con le finalità pubbliche e con le competenze istituzionali (vincoli di scopo/attività del TUSP);
  • valutazione di convenienza e sostenibilità economico-finanziaria, anche in termini di rischio/volatilità, impatti sugli equilibri e sulle esposizioni potenziali;
  • assenza di profili elusivi rispetto ai vincoli di finanza pubblica;
  • monitoraggio e presìdi correttivi, coerenti con buon andamento e responsabilità nella gestione del portafoglio partecipativo.

La norma “toglie” l’obbligo di far transitare quelle partecipazioni nel ciclo annuale di razionalizzazione ex art. 20, ma non “trasforma” automaticamente una partecipazione (anche minima) in quotata in uno strumento di politica industriale locale sottratto a valutazioni di merito e sostenibilità.

Orientamenti a confronto (prima dell’intervento del 2026)

Orientamento MEF – Dipartimento del Tesoro (Struttura di monitoraggio)

Nell’orientamento del 22 giugno 2018 (art. 15, comma 2, TUSP) il MEF ha sottolineato che il regime speciale delle quotate risponde all’esigenza di evitare distorsioni e penalizzazioni concorrenziali, anche considerando che tali società sono già assoggettate a regole di settore (TUF/CONSOB) su trasparenza e governance; inoltre ha precisato che la nozione di “mercato regolamentato” è quella del TUF, per prevenire elusioni mediante quotazioni su sedi con obblighi informativi più deboli.

Orientamento Corte dei conti (controllo sull’ente socio)

In sede di controllo, diverse Sezioni, nonchè la Sezione Autonomie, hanno valorizzato un punto metodologico: il “controllo del mercato” (tipico delle quotate) può essere indice di solidità economico-finanziaria, ma non esaurisce le verifiche di coerenza della partecipazione con i fini dell’ente e con i vincoli pubblicistici che governano l’azione amministrativa. In tale prospettiva, è stata sostenuta la necessità di includere anche le quotate (e, in alcune ricostruzioni, le catene indirette) nell’alveo dell’art. 20, in quanto obbligo gravante sull’amministrazione partecipante.

Perimetro oggettivo dopo il nuovo art. 20, comma 9-bis

Alla luce della lettera della disposizione, il perimetro fuori dall’art. 20 può essere così schematizzato:

  1. Partecipazione diretta della PA in una società quotata: esclusa dalla razionalizzazione periodica ex art. 20.
  2. Partecipazioni detenute dalla società quotata partecipata dalla PA: la norma esclude anche “le partecipazioni da queste ultime detenute”, con un effetto di forte semplificazione rispetto alle catene indirette riconducibili a grandi gruppi quotati.

L’esclusione opera “nei limiti testuali” della norma, quindi va applicata verificando caso per caso che l’indiretta sia effettivamente “detenuta dalla quotata” rientrante nell’ambito del comma 9-bis.

Raccordo con l’art. 26 (commi 5 e 5-bis)

Il nuovo comma 9-bis richiama espressamente anche le società di cui all’art. 26, commi 5 e 5-bis: pertanto, anche per tali ipotesi l’art. 20 non si applica, nei limiti del rinvio operato dalla legge di bilancio.

Esempio pratico

Si consideri, in chiave meramente esemplificativa, un ente locale che, nell’ambito di politiche di sviluppo economico e occupazionale, intenda favorire l’insediamento sul territorio di un’attività produttiva (ad esempio nel comparto alimentare), anche mediante interlocuzioni con un operatore industriale organizzato in forma di società quotata.

In tale scenario, gli strumenti tipici di intervento pubblico restano quelli coerenti con le competenze dell’ente (programmazione territoriale, condizioni localizzative, procedimenti autorizzativi, eventuali misure di sostegno consentite dall’ordinamento, accordi o protocolli nel rispetto delle regole di evidenza pubblica e della disciplina sugli aiuti). L’eventuale acquisizione di una partecipazione nel capitale dell’operatore quotato – soprattutto se minoritaria – non può essere rappresentata come mezzo “automatico” di indirizzo dell’attività imprenditoriale, ma, al più, come elemento eventuale di una più ampia strategia istituzionale, da motivare e presidiare in modo rigoroso.

Coerentemente con una prospettiva di controllo esterno, l’ente dovrebbe in ogni caso predisporre un’istruttoria puntuale che dia conto almeno:

a) della coerenza dell’operazione con finalità pubbliche e competenze;

b) della convenienza e sostenibilità economico-finanziaria, anche in termini di rischio/volatilità;

c) dell’assenza di effetti elusivi rispetto a vincoli di finanza pubblica e sana gestione;

d) delle modalità di monitoraggio dell’investimento e dei presìdi correttivi.

Sotto il profilo TUSP, dal 1° gennaio 2026 la novità incide sul solo perimetro della razionalizzazione periodica: la partecipazione in società quotata (e, nei limiti indicati, le partecipazioni detenute dalla quotata) è sottratta alle verifiche annuali tipizzate dall’art. 20.
Tale esclusione, tuttavia, non equivale a una presunzione di conformità dell’investimento ai fini istituzionali dell’ente: restano fermi i principi di legalità, buon andamento, equilibrio di bilancio e sana gestione finanziaria, che impongono motivazione e valutazioni di sostenibilità, evitando che l’esenzione “procedurale” si traduca nella permanenza in portafoglio di operazioni prive di adeguata giustificazione o caratterizzate da un profilo economico strutturalmente sfavorevole.

Implicazioni operative per enti locali

  1. Mappatura del portafoglio: individuare le partecipazioni in società quotate (art. 2, comma 1, lett. p, TUSP) e quelle ricomprese nel richiamo dell’art. 26, commi 5 e 5-bis.
  2. Ricognizione ex art. 20:
    • escludere tali partecipazioni dal perimetro dell’art. 20 (eventualmente collocandole in una sezione “fuori perimetro ex art. 20, comma 9-bis”);
    • attenzione alle indirette: se l’indiretta è detenuta dalla quotata, può risultare fuori dall’art. 20 per effetto della nuova disposizione.
  3. Motivazione (trasparenza interna/esterna): richiamare testualmente l’art. 20, comma 9-bis (come introdotto dal comma 967 della legge n. 199/2025) e indicare l’elenco delle partecipazioni escluse con criterio oggettivo.
  4. Gestione dei “pregressi” con la Corte dei conti: laddove in passato l’ente fosse stato richiamato a includere le quotate nel perimetro art. 20, evidenziare che l’esclusione è oggi di fonte primaria e riguarda specificamente l’art. 20 (senza estendersi automaticamente agli ulteriori presìdi motivazionali e di sana gestione).

Richiesta di iscrizione alla Newsletter dal sito IlBilanciodelComune.it