News
30 Ottobre 2026

Trasferimento di quota dell’incremento del Fondo risorse decentrate verso Unioni e Comunità

Il comma 238 inserisce, nell’articolo 14, comma 1-bis, del D.L. 14 marzo 2025 n. 25 (convertito in L. 9 maggio 2025 n. 69), un periodo aggiuntivo che consente ai Comuni di trasferire alle Unioni di comuni, alle comunità montane o isolane a cui aderiscono, una quota dell’incremento confluito nella componente stabile dei propri Fondi, con una riduzione permanente di pari importo, certificata dall’organo di revisione.


1) Il contesto: cosa disciplina l’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025

Per contestualizzare la modifica normativa introdotta si rimanda all’articolo pubblicato nel presente sito in data 4/8/2025: “Incremento del Fondo risorse decentrate da 1.1.2025: criticità di attuazione“. In sintesi, il comma 1-bis, art. 14, D.L. 25/2025 consente a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, dal 2025, di incrementare – a determinate condizioni – il Fondo risorse decentrate (FRD) in deroga al limite dell’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, fino al raggiungimento di una specifica soglia di incidenza rispetto alla componente stabile del Fondo (con regole di controllo e rendicontazione in sede di conto annuale).

L’obiettivo è la progressiva armonizzazione del trattamento accessorio del personale e introduce:

  • condizioni (richiamo all’art. 33 del D.L. 34/2019 e rispetto dell’equilibrio pluriennale asseverato);
  • limiti quantitativi (incidenza massima, calcolata secondo quanto previsto dalla disposizione);
  • presidi di controllo (obbligo di indicare nel conto annuale la maggiore spesa e il rapporto conseguito; sanzione “di indisponibilità” per la contrattazione integrativa del 25% delle risorse incrementali in caso di mancata rilevazione).

2) Cosa cambia dal 2026

Se l’incremento della componente stabile del Fondo è stato realizzato ai sensi del comma 1-bis D.L. 25/2025:

I Comuni possono

trasferire alle Unioni dei Comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolane o di arcipelago cui aderiscono:

  • una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi;

A condizione che

avvenga contestualmente una:

  • riduzione permanente di pari importo della componente stabile del Fondo del Comune,
  • certificata dall’organo di revisione.

3) Portata gestionale

Nella pratica amministrativa, non è raro che:

  • funzioni e personale siano conferiti o gestiti dall’Unione/Comunità;
  • il “baricentro” delle attività (e talvolta delle politiche del personale) sia nell’ente associativo;
  • servano risorse stabili per sostenere l’evoluzione della contrattazione decentrata e l’armonizzazione dei trattamenti accessori.

Il comma 238 sembra voler allineare la disponibilità di risorse stabili là dove il personale opera o è gestito, evitando che l’incremento resti “bloccato” sul singolo Comune quando la funzione è esercitata in modo associato.


4) Ambito oggettivo: “quota dell’incremento” (non l’intero Fondo)

La norma non parla di trasferire una quota del Fondo in generale, ma solo una quota dell’incremento confluito nella componente stabile ai sensi del comma 1-bis, art. 14, citato.

Operativamente, significa che:

  • la base trasferibile è una quota dell’incremento generato grazie all’art. 14, comma 1-bis (D.L. 25/2025);
  • non è classificabile come criterio generale di riallocazione di risorse storiche del Fondo.

5) Effetto contabile/strutturale: riduzione “permanente” e certificazione del Revisore

Il trasferimento non è neutro: comporta una riduzione permanente della componente stabile del Fondo del Comune per un importo pari a quello trasferito.

Questo ha almeno tre implicazioni pratiche:

  1. Scelta strutturale da valutarsi in logica pluriennale (organico, fabbisogni, politiche di incentivazione).
  2. Presidio di legittimità e veridicità: La riduzione deve essere certificata dall’organo di revisione. In concreto, questo rinforza l’esigenza di:
    • ricostruire correttamente la formazione della componente stabile;
    • isolare l’incremento “ex art. 14, comma 1-bis”;
    • documentare il criterio di determinazione della quota trasferita;
    • verificare la coerenza con gli equilibri e con i vincoli richiamati dal comma 1-bis.
  3. Coerenza con obblighi di rilevazione (conto annuale)
    L’art. 14, comma 1-bis prevede obblighi informativi e una conseguenza in caso di mancata rilevazione. Il trasferimento, incidendo sulla componente stabile e sulle risorse incrementali, dovrà essere gestito con attenzione anche sul piano della tracciabilità e delle rilevazioni.

Conclusioni

Il comma 238 della Legge di bilancio 2026 consente di trasferire a Unioni e Comunità una quota dell’incremento stabile del Fondo (realizzato ex art. 14, comma 1-bis, D.L. 25/2025), evitando duplicazioni grazie alla riduzione permanente del FRD nel Comune ed a seguito di apposita certificazione del Revisore.

Richiesta di iscrizione alla Newsletter dal sito IlBilanciodelComune.it