Alla data odierna gli enti locali possono chiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo in base all’art. 7, comma 8, L. 131/2003. La L. 20/1994, infatti, non disciplina in modo espresso la funzione consultiva. L’art. 2, L. 1/2026, in vigore dal 22/1/2026, introduce una nuova fattispecie di attività consultiva della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica. Si propone una sintetica tabella per schematizzare le principali innovazioni introdotte:
| Regime previgente (fino al 21/01/2026) Pareri enti locali – Sezioni regionali di controllo | Dal 22/01/2026 Art. 2 L. 1/2026 – Attività consultiva in materia di contabilità pubblica |
| Fonte normativa richiamata Art. 7, co. 8, L. 131/2003; indirizzi/criteri generali Sezione autonomie e Sezioni riunite; richiami alla L. 20/1994 come quadro su giurisdizione e controllo. | Fonte normativa richiamata Art. 2 L. 1/2026 (disciplina espressa della consultiva) |
| Organo che rende il parere Sezione regionale di controllo (per gli enti territoriali). | Organo che rende il parere Sezioni regionali di controllo (Comuni/Province/Città metropolitane/Regioni) e Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti (amministrazioni centrali e organismi nazionali). |
| Soggetti legittimati a chiedere Enti indicati dall’art. 7, co. 8, L. 131/2003; richiesta formulata dall’organo politico di vertice/rappresentante legale (es. Sindaco). | Soggetti legittimati a chiedere Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (comma 1). |
| Canale/trasmissione Per il tramite del Consiglio delle autonomie locali; uso di piattaforma telematica “Centrale pareri” (prassi organizzativa). | Canale/trasmissione Non specifica piattaforme; disciplina direttamente competenze, oggetto e tempi. |
| Oggetto del quesito Materia della contabilità pubblica; quesiti di carattere generale e astratto (non su atti/fatti specifici). | Oggetto del quesito Contabilità pubblica anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete PNRR/PNC (soglia valore complessivo ≥ 1 milione). |
| Requisiti/limiti di ammissibilità Verifica requisiti soggettivi e oggettivi; esclusa interferenza con altre funzioni della magistratura contabile o di altra magistratura. | Requisiti/limiti di ammissibilità Ammissibile solo se estraneo ad atti soggetti a controllo preventivo di legittimità o a fatti con invito a dedurre già notificato. |
| Effetto “protettivo” sulla colpa grave Nel regime previgente non è previsto (nella fonte) un automatismo esimente collegato al parere; l’atto resta valutabile nel giudizio di responsabilità secondo regole generali. | Effetto “protettivo” sulla colpa grave Esclusa in ogni caso la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi (comma 1). |
| Termini per rendere il parere Nella fonte richiamata non è indicato un termine perentorio di legge per la resa del parere. | Termini per rendere il parere Termine perentorio di 30 giorni (comma 2). |
| Silenzio della Corte sul parere Nella fonte richiamata non è previsto un meccanismo di “silenzio significativo”. | Silenzio della Corte sul parere Se non reso entro 30 giorni: parere “conforme” a quanto prospettato (se l’ente prospetta una soluzione) ai fini dell’esclusione colpa grave; altrimenti si intende negativo (comma 2). |
| Uniformità interpretativa (nomofilachia) Indirizzi e criteri generali approvati dalla Sezione autonomie e dalle Sezioni riunite (richiamo). | Uniformità interpretativa (nomofilachia) Sezioni riunite assicurano funzione nomofilattica sull’attività consultiva (comma 1). |

