Il D.L. 144/2026 completa la revisione avviata dalla legge di bilancio
Dall’anticipazione del fondo di rotazione al nuovo raccordo tra rendiconto e bilancio stabilmente riequilibrato
Il D.L. 7 agosto 2026, n. 144, in vigore dall’8 agosto, interviene in modo diretto sulla disciplina del dissesto finanziario degli enti locali. L’art. 3 modifica gli artt. 248, 249, 255 e 259 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, incidendo sia sull’attività dell’organo straordinario di liquidazione sia sul percorso che l’ente deve seguire per ricostruire un bilancio stabilmente riequilibrato.
L’intervento segue quanto disposto con l’art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 — legge di bilancio 2026 —. Tale comma aveva inserito nell’art. 259 TUEL il comma 1-quater, introducendo una specifica procedura di rideterminazione del risultato di amministrazione dell’ente dissestato. Le due disposizioni devono quindi essere lette insieme: la legge di bilancio disciplina la rappresentazione contabile del passaggio dalla gestione pregressa alla gestione risanata; il D.L. n. 144/2026 interviene sulle risorse della liquidazione, sui confini tra competenze dell’ente e dell’OSL e sulla sequenza degli adempimenti.
Ne emerge un disegno più organico, ma anche più impegnativo sul piano operativo. Rendiconto, massa attiva, massa passiva, fondo anticipazione di liquidità e ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non possono più procedere su binari separati.
La legge di bilancio 2026: la rideterminazione del risultato di amministrazione
Il comma 663 della legge n. 199/2025 ha inserito nell’art. 259 TUEL il comma 1-quater. La norma impone all’ente locale di rideterminare il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferite all’organo straordinario di liquidazione.
La rideterminazione deve avvenire mediante l’approvazione del prospetto del risultato di amministrazione di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, con deliberazione della giunta e previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Nel prospetto deve essere ricompreso anche il fondo anticipazione di liquidità.
Il legislatore affronta così uno dei passaggi più delicati della contabilità dell’ente dissestato: separare correttamente ciò che appartiene alla gestione liquidatoria da ciò che rimane nella gestione ordinaria. Non si tratta di una mera sottrazione aritmetica. Occorre verificare, voce per voce, la corrispondenza tra i residui trasferiti all’OSL, le passività censite, le attività effettivamente attribuite alla liquidazione e le poste che continuano a gravare sul bilancio dell’ente.
L’eventuale disavanzo emergente da tale rideterminazione può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a decorrere dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Si tratta di una disciplina speciale rispetto all’art. 188 TUEL, che, in via ordinaria, impone il recupero del disavanzo entro la durata della consiliatura. La maggiore estensione temporale non determina, tuttavia, la sterilizzazione del disavanzo: questo resta integralmente a carico della gestione dell’ente e deve trovare copertura, per quote costanti, nei dieci esercizi considerati.
Per il revisore il passaggio è centrale. Il parere richiesto dal comma 1-quater deve verificare almeno:
- la coincidenza tra le poste espunte dal risultato di amministrazione e quelle effettivamente trasferite all’OSL;
- la corretta quantificazione delle quote accantonate, vincolate e destinate;
- la rappresentazione del fondo anticipazione di liquidità;
- l’assenza di duplicazioni tra massa passiva e disavanzo rimasto a carico dell’ente;
- la sostenibilità delle quote decennali di ripiano nel quadro del bilancio stabilmente riequilibrato.
Il rischio da evitare è evidente: trasferire formalmente una passività alla gestione liquidatoria senza eliminare in modo coerente la relativa posta dalla contabilità dell’ente, oppure, al contrario, espungere dal risultato componenti che non risultano effettivamente acquisite dall’OSL.
Il D.L. 144/2026 e il bilancio non approvato prima del dissesto
La modifica all’art. 248, comma 1, precisa che, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’OSL, specificando ora che il riferimento è al bilancio «di previsione» e facendo salvo quanto previsto dall’art. 151, comma 8-bis, TUEL.
Il richiamo serve a coordinare la disciplina del dissesto con il caso in cui il bilancio di previsione non sia stato deliberato entro la fine del primo esercizio cui si riferisce. In tale ipotesi, il rendiconto è approvato riportando, nelle previsioni definitive di competenza, gli stanziamenti del bilancio provvisorio gestito ai sensi dell’art. 163, comma 1; la sua approvazione fa inoltre venir meno l’obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio ormai concluso, ferme le procedure sanzionatorie previste dal TUEL.
La precisazione è tutt’altro che formale. Il dissesto è frequentemente dichiarato in enti che presentano un arretrato nella formazione dei documenti contabili. Il nuovo testo evita che la mancata approvazione di un bilancio ormai superato impedisca la ricostruzione della gestione attraverso il rendiconto.
I mutui e i debiti fuori bilancio: il nuovo art. 249 TUEL
L’art. 3 elimina dall’art. 249 il riferimento ai mutui previsti dall’art. 255 e fa salva la facoltà dell’ente di ricorrere a mutui, ai sensi degli artt. 202 e seguenti del TUEL, per finanziare debiti fuori bilancio con le modalità previste dall’art. 194.
La modifica chiarisce che la dichiarazione di dissesto non determina un divieto assoluto di indebitamento. La possibilità di ricorrere al mutuo resta però circoscritta dalle regole generali: natura finanziabile della spesa, rispetto dell’art. 119 della Costituzione, riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio e sostenibilità dell’operazione nel nuovo equilibrio dell’ente.
Non ogni debito fuori bilancio, dunque, può essere trasformato in debito finanziario. Il controllo deve riguardare la natura della spesa originaria e non soltanto la convenienza temporanea della rateizzazione.
L’anticipazione del fondo di rotazione per la procedura semplificata
Il nucleo finanziariamente più rilevante del decreto è la sostituzione dei commi da 3 a 6 dell’art. 255 TUEL.
Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall’art. 258 possono richiedere un’anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter. L’anticipazione è destinata a incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla procedura semplificata.
Il limite massimo è costituito dalla massa passiva censita, tenendo conto delle anticipazioni eventualmente già concesse allo stesso titolo. L’istanza deve essere presentata dall’ente interessato ogni anno entro il 31 dicembre.
L’attribuzione non è tuttavia automatica né necessariamente pari alla richiesta. Le risorse sono ripartite annualmente nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione alla massa passiva censita e sulla base di una quota pro capite determinata considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto, secondo i dati ISTAT. La concessione avviene con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 marzo, che disciplina anche modalità di corresponsione, utilizzo e restituzione.
La sequenza finanziaria è scandita da termini precisi:
- l’anticipazione è erogata all’ente locale;
- l’ente deve metterla a disposizione dell’OSL entro trenta giorni dall’effettivo incasso;
- l’OSL deve pagare i debiti ammessi, nei limiti delle risorse ricevute, entro novanta giorni dalla loro disponibilità.
L’anticipazione migliora la liquidità della massa, ma genera un’obbligazione a carico dell’ente. La restituzione avviene mediante rate costanti, comprensive di interessi, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo all’erogazione. Il tasso è determinato sulla base del rendimento di mercato dei BTP quinquennali in corso di emissione. In caso di mancato pagamento, le rate sono recuperate sulle somme a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno.
L’effetto economico-finanziario deve quindi essere valutato prima dell’istanza. L’ente ottiene risorse immediate per accelerare la chiusura della liquidazione, ma trasferisce sulla gestione ordinaria un servizio del debito decennale. Per il revisore non è sufficiente verificare il rispetto del limite della massa passiva: occorre misurare la compatibilità delle rate con gli equilibri prospettici e con le misure poste a base del bilancio stabilmente riequilibrato.
Alienazioni patrimoniali e fondi a gestione vincolata
Il decreto elimina dal comma 9 dell’art. 255 i periodi che consentivano all’ente di evitare l’alienazione dei beni patrimoniali disponibili assegnando all’OSL risorse liquide, anche mediante un mutuo, e che elevavano sino al 40 per cento il limite previsto dall’art. 204 TUEL.
La conseguenza è un rafforzamento dell’utilizzo del patrimonio disponibile come fonte della massa attiva, senza la precedente via alternativa fondata sull’indebitamento dell’ente per il valore stimato di realizzo dei beni.
Viene inoltre modificato il comma 10. Per l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata si rinvia ora espressamente all’art. 2-bis del D.L. n. 113/2016. Il rinvio richiede una ricognizione rigorosa dei vincoli e dei correlati movimenti di cassa: la qualificazione di una posta come vincolata incide direttamente sull’individuazione del soggetto competente alla sua gestione e sulla delimitazione delle masse.
L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: tre mesi più quarantacinque giorni
Il nuovo comma 1 dell’art. 259 stabilisce che il consiglio presenta al Ministro dell’interno l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’OSL previsto dall’art. 252, comma 2.
Il testo non qualifica più espressamente come perentorio il termine iniziale di tre mesi. Se esso decorre inutilmente, il prefetto assegna al consiglio un ulteriore termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni. Solo allo scadere di quest’ultimo termine prende avvio la procedura per lo scioglimento del consiglio.
La modifica rende più chiara la scansione procedurale: il mancato rispetto del primo termine non determina immediatamente lo scioglimento, ma apre una fase prefettizia ultimativa. Proprio perché il secondo termine è espressamente perentorio, l’ente non può utilizzarlo come ordinaria proroga del lavoro istruttorio.
La disposizione viene estesa anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale, in funzione dei principi costituzionali di equilibrio di bilancio, sana gestione finanziaria e coordinamento della finanza pubblica.
Il raccordo obbligatorio con l’ultimo rendiconto
Il D.L. n. 144/2026 inserisce nell’art. 259 il comma 1-ter.1: l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.
È la disposizione che completa il meccanismo introdotto dalla legge di bilancio 2026. La contestualità impone infatti di coordinare tre atti:
- il rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso prima del dissesto;
- la rideterminazione del risultato di amministrazione al netto delle masse trasferite all’OSL, deliberata dalla giunta con il parere del revisore;
- l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal consiglio.
La sequenza logica non consente scorciatoie. Il rendiconto deve offrire la base contabile, la rideterminazione deve separare la gestione liquidatoria dalla gestione dell’ente, l’ipotesi di bilancio deve incorporare il disavanzo residuo, il relativo piano di rientro e, se richiesta, la restituzione dell’anticipazione del fondo di rotazione.
La contestualità non significa necessariamente confondere i tre procedimenti in un unico atto. Significa, invece, che essi devono essere istruiti e deliberati in modo coordinato, sulla base di dati reciprocamente coerenti e senza disallineamenti temporali.
I controlli dell’organo di revisione
Per l’organo di revisione la riforma amplia l’area dei controlli sostanziali. Il revisore deve presidiare non solo la regolarità formale dei documenti, ma l’intera cerniera tra gestione liquidatoria e gestione riequilibrata.
In concreto, sarà necessario acquisire un prospetto di raccordo che evidenzi, per ciascuna posta, il dato del rendiconto, l’eventuale trasferimento all’OSL, la collocazione nella massa attiva o passiva, il trattamento nella rideterminazione del risultato e l’effetto sul bilancio stabilmente riequilibrato. Analoga evidenza dovrà essere fornita per i fondi vincolati, per il FAL, per i mutui e per le passività non ammesse alla liquidazione.
Se l’ente richiede l’anticipazione, il revisore dovrà inoltre verificare:
- l’avvenuta adesione alla procedura semplificata ex art. 258;
- la massa passiva censita e le precedenti anticipazioni ottenute;
- la corretta destinazione delle somme alla massa attiva;
- il rispetto dei termini di trasferimento all’OSL;
- l’iscrizione delle rate e degli interessi nei bilanci successivi;
- la sostenibilità del rimborso per l’intero periodo di ammortamento.
Non meno importante è il controllo sul cronoprogramma. Il termine dei tre mesi decorre dal decreto di nomina dell’OSL, non dalla data di insediamento. Quindi il rendiconto deve essere pronto in tempo utile per l’approvazione contestuale. L’eventuale termine prefettizio non può essere considerato parte ordinaria della programmazione dell’ente.
Una disciplina più coordinata, ma non più semplice
La legge di bilancio 2026 e il D.L. n. 144/2026 cercano di risolvere due criticità storiche del dissesto: l’insufficienza della liquidità disponibile per pagare i creditori e la difficoltà di ricostruire con chiarezza il risultato di amministrazione della gestione risanata.
L’anticipazione del fondo di rotazione può accelerare la liquidazione, ma il costo viene rinviato sulla gestione dell’ente. Il ripiano decennale del disavanzo rende più sostenibile la ripartenza, ma richiede una base contabile affidabile. La contestualità tra rendiconto e ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato riduce gli spazi di incoerenza, ma concentra in un arco temporale molto breve adempimenti complessi e strettamente interdipendenti.
Il punto decisivo, dunque, non è soltanto disporre di un termine più lungo o di nuova liquidità. È assicurare che la separazione tra passato e futuro dell’ente sia contabilmente dimostrabile e gestibile in ottica prospettica. Ed è proprio su questa linea di confine che il ruolo dell’organo di revisione diventa determinante.
Avvertenza: il D.L. 7 agosto 2026, n. 144 è in corso di conversione. Le disposizioni illustrate sono quelle vigenti dall’8 agosto 2026 e dovranno essere riesaminate alla luce della legge di conversione.
Riferimenti normativi
- D.L. 7 agosto 2026, n. 144, art. 3, in G.U. n. 182 del 7 agosto 2026.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 663, in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 151, 194, 202-204, 248, 249, 252, 255, 258 e 259.
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, allegato 10.
- D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 2-bis, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

