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30 Ottobre 2026

BDAP e residui al V livello: cosa cambia con il D.M. 12 giugno 2026

Residui al quinto livello: cosa cambia con il D.M. 12 giugno 2026

Con il D.M. 12 giugno 2026 – G.U. n. 142 del 22.6.2026 – il Ministero dell’economia e delle finanze ha aggiornato il D.M. 12 maggio 2016 sulle modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali alla BDAP.

Il decreto attua le disposizioni del co. 661, L. 199/2025, che ha previsto la ridefinizione delle modalità di trasmissione delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, al fine di acquisirle al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato.

Dal rendiconto 2026 i dati relativi ai residui iniziali e ai riaccertamenti dei residui dovranno essere trasmessi pertanto con un maggior grado di dettaglio.

Il quadro precedente

Il D.M. 12 maggio 2016 disciplinava l’invio alla BDAP dei bilanci di previsione, dei rendiconti, delle variazioni di bilancio, dei bilanci consolidati e del piano degli indicatori. Per il rendiconto della gestione, l’art. 3 prevedeva la trasmissione dei dati secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Nel testo originario, alcune informazioni potevano essere compilate “almeno al quarto livello” del piano dei conti. Tra queste vi erano, per le entrate, i residui attivi iniziali e i riaccertamenti dei residui; per le spese, i residui passivi iniziali e i riaccertamenti dei residui.

Rendiconto – EntrateRegola D.M. 2016
a4) residui attivi al 1° gennaioalmeno IV livello
a5) previsioni definitive di competenzaalmeno IV livello
a6) previsioni definitive di cassaalmeno IV livello
a9) riaccertamento dei residuialmeno IV livello
Rendiconto – SpeseRegola D.M. 2016
b6) residui passivi al 1° gennaioalmeno IV livello
b7) previsioni definitive di competenzaalmeno IV livello
b8) previsioni definitive di cassaalmeno IV livello
b11) riaccertamento dei residuialmeno IV livello

Cosa modifica il D.M. 12 giugno 2026

Il nuovo decreto interviene direttamente sull’art. 3 del D.M. 2016.

Per le entrate, la precedente frase:

“Le lettere a4), a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”

è sostituita da:

“Le lettere a5) e a6) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”.

Per le spese, la precedente frase:

“Le lettere b6), b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”

è sostituita da:

“Le lettere b7) e b8) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”.

Le previsioni definitive di competenza e di cassa continuano a poter essere compilate almeno al quarto livello; escono invece da questa semplificazione i residui iniziali e i riaccertamenti, che dovranno essere acquisiti con dettaglio al quinto livello.

DatoPrimaDal rendiconto 2026
Residui attivi inizialiIV livelloV livello
Riaccertamento residui attiviIV livelloV livello
Residui passivi inizialiIV livelloV livello
Riaccertamento residui passiviIV livelloV livello
Previsioni definitive competenzaIV livelloIV livello
Previsioni definitive cassaIV livelloIV livello

Differenza operativa tra quarto e quinto livello

Il piano dei conti integrato è costruito per livelli progressivi. Il quarto livello individua una famiglia contabile; il quinto livello individua la voce analitica effettiva.

Esempio lato spesa:

LivelloCodice esemplificativoDescrizione
IU.1Spese correnti
IIU.1.03Acquisto di beni e servizi
IIIU.1.03.02Acquisto di servizi
IVU.1.03.02.05Utenze e canoni
VU.1.03.02.05.004Energia elettrica

Esempio lato entrata:

LivelloCodice esemplificativoDescrizione
IE.3Entrate extratributarie
IIE.3.01Vendita di beni e servizi
IIIE.3.01.02Entrate da servizi
IVE.3.01.02.01Proventi da servizi
VE.3.01.02.01.008Proventi da mense

Operativamente, quindi, non sarà più sufficiente comunicare alla BDAP che un residuo riguarda, ad esempio, “utenze e canoni”. Occorrerà indicare la voce puntuale – al V livello -: energia elettrica, acqua, gas, telefonia, canoni, licenze, ecc..

Effetti per gli enti

La modifica non cambia la natura contabile del residuo. Cambia però il livello di dettaglio con cui il residuo deve essere trasmesso e monitorato.

Per gli uffici finanziari questo comporta:

AmbitoImpatto operativo
Codifica contabilemaggiore attenzione al quinto livello del piano dei conti
Riaccertamento ordinarioresidui e cancellazioni dovranno essere leggibili per voce analitica
Software contabilenecessario verificare la corretta estrazione del flusso BDAP
Controllimaggiore capacità di monitorare natura e composizione dei residui

Il decreto stabilisce che gli aggiornamenti si applicano a decorrere dal rendiconto 2026.

In sintesi, il D.M. 12 giugno 2026 non riscrive l’intero sistema BDAP ma incide sulla qualità informativa dei residui. Dal rendiconto 2026 il monitoraggio non potrà più fermarsi a macro-voci aggregate, ma dovrà arrivare alla voce analitica del quinto livello del piano dei conti integrato.

La Commissione ARCONET, nella riunione del 23 settembre 2026, ha confermato l’applicazione delle nuove modalità di trasmissione dei dati contabili analitici alla BDAP a decorrere dal rendiconto 2026, con acquisizione delle informazioni relative ai residui al quinto livello del piano dei conti finanziario.

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