La conversione del D.L. n. 19/2026 – Legge 50 del 20/4/2026, pubblicata sulla G.U. n. 91 del 20/4/2026 – incide in modo diretto sulla capacità dei Comuni di chiudere gli interventi, mantenere in servizio le professionalità necessarie, presidiare i flussi di monitoraggio e fronteggiare le crisi esecutive degli appalti. Per gli uffici finanziari, del personale e tecnici, il punto non è soltanto conoscere la norma, ma tradurla immediatamente in verifiche contrattuali, atti organizzativi e scelte di programmazione coerenti con la fase finale del PNRR.
Nel complesso, se si guarda alle modifiche introdotte in sede di conversione per quanto di interesse dei settori economico-finanziari degli enti locali, i punti principali oggetto di modifica, rispetto a quanto già evidenziato nel precedente articolo del 20.2.2026 già pubblicato sul presente sito, sono schematizzabili come segue:
– nuovo termine legale al 30 giugno 2026 per interventi PNRR già contrattualizzati;
– proroga fino al 2029 di una parte degli incarichi collegati al D.L. n. 80/2021;
– facoltà per enti territoriali di prorogare fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi PNRR a valere su bilancio proprio;
– estensione fino al 31 dicembre 2026 della copertura per monitoraggio, rendicontazione e controllo;
– meccanismo accelerato di risoluzione e sostituzione dell’appaltatore in crisi nelle opere pubbliche PNRR.
Art. 1: nuovo comma 1-bis
La norma riguarda gli investimenti PNRR con obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026 e stabilisce che, se convenzioni, contratti di appalto o atti d’obbligo sono già in corso di esecuzione ma indicano una data di ultimazione anteriore rispetto a quella del PNRR, il termine per ultimare l’intervento è fissato ex lege al 30 giugno 2026, anche ai fini delle penali da ritardo, richiamando espressamente l’articolo 1339 del Codice civile. La disposizione tende a riallineare il termine contrattuale interno al termine finale del finanziamento PNRR, evitando che scadenze pattizie più ravvicinate producano un disallineamento con la cornice europea e nazionale di completamento dell’investimento. La stessa norma precisa però che, se l’intervento si conclude dopo il termine originario previsto negli atti ma prima del 30 giugno 2026, non spettano premi di accelerazione. E il meccanismo opera anche per gli interventi il cui termine contrattuale risulta già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purché non ancora ultimati. Per ufficio tecnico, RUP e ragioneria occorre quindi riesaminare contratti, convenzioni e atti d’obbligo per verificare se il nuovo termine legale incide su penali, cronoprogrammi, gestione del contenzioso e chiusura finanziaria dell’intervento.
Art. 2: nuovo comma 1-bis
Sul terreno della capacità amministrativa, merita particolare attenzione il nuovo comma 1-bis dell’art. 2, che modifica l’articolo 1, comma 15, del D.L. n. 80/2021. La proroga sposta dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029 il termine finale entro cui possono operare gli incarichi previsti da quella disciplina, e aggiunge una regola importante: gli incarichi già conferiti per una durata inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 sono rideterminati in tre anni decorrenti dalla data di efficacia. Si tratta di una modifica rilevante anche per gli enti che interagiscono con strutture centrali e di supporto all’attuazione, perché rafforza la continuità del capitale professionale costruito sul PNRR e riduce il rischio di dispersione di competenze proprio nella fase finale di attuazione e di chiusura amministrativa delle misure.
Art. 2: nuovo comma 1-quinquies
Il comma consente a regioni, città metropolitane, province e comuni di prorogare fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali attribuiti per il PNRR a valere su risorse proprie di bilancio, in deroga ai vincoli di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296/2006 e ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. La norma aggiunge però due paletti molto rilevanti per il settore finanziario:
– per il personale non dirigenziale resta il limite massimo di trentasei mesi del contratto a tempo determinato;
– la spesa resta nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e continua a computarsi ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell’articolo 33 del D.L. n. 34/2019.
La conversione offre quindi una misura organizzativa utile agli enti che rischiano di perdere personale chiave prima della chiusura dei target, ma non trasforma tale proroga in uno spazio neutro sul piano finanziario: la deroga opera sui vincoli richiamati e non azzera il tema della sostenibilità assunzionale complessiva.
Art. 3 – nuovo comma 9-ter
La modifica interviene sull’articolo 10, comma 6-ter, del D.L. n. 77/2021, ampliando espressamente il perimetro delle attività considerate, che non sono più soltanto quelle legate alla durata di attuazione, ma comprendono anche monitoraggio, rendicontazione e controllo. Il termine viene inoltre spostato dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026. Per i soggetti attuatori e quindi anche per molti enti locali, questa è una disposizione con impatto organizzativo: il legislatore prende atto che la partita PNRR non si esaurisce nel solo avanzamento materiale degli interventi, ma richiede copertura amministrativa anche per la coda di attività tecniche, contabili e documentali che accompagna il monitoraggio e la gestione dei flussi finanziari. Per gli uffici di ragioneria ciò significa che la fase finale del PNRR non può essere letta come semplice chiusura lavori: è anche fase intensa di presidio dei dati, della rendicontazione e dei controlli.
Art. 4 – nuovi commi 1-bis e 1-ter
co. 1-bis: La norma dispone che, quando l’impresa appaltatrice accede a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza con finalità liquidatoria, l’amministrazione debba disporre la risoluzione del contratto per salvaguardare l’interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con risorse PNRR entro il termine imposto dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione consegue l’obbligo dell’impresa di pagare le penali per ritardo già maturate alla data della risoluzione. In tale caso l’amministrazione utilizza i crediti maturati dall’impresa anteriormente alla domanda di accesso alla procedura per soddisfare integralmente i crediti retributivi, contributivi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori, versando i residui alla massa attiva.
co. 1-ter: Dopo la risoluzione, l’amministrazione deve individuare il nuovo contraente che subentra nell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 124 del codice dei contratti pubblici, oppure, se ciò non è possibile, tramite la procedura di cui all’articolo 76 del medesimo codice. Il subentro avviene comunque alle stesse condizioni del contratto originario, e non è opponibile all’amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda stipulato dall’impresa appaltatrice nei sei mesi antecedenti l’attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi. Si rafforza quindi la capacità dell’amministrazione di rimettere rapidamente in carreggiata l’appalto PNRR, limitando l’effetto paralizzante di operazioni societarie o negoziali che potrebbero complicare la sostituzione dell’esecutore.

