Si esamina l’applicabilità dei princìpi statuiti dalla Sentenza della Cassazione civile, Sez. tributaria, 10.2.25, n. 3328 in materia di Tosap al Canone Unico Patrimoniale (CUP), che ha sostituito Tosap e Cosap dal 1.1.21 ai sensi dell’art. 1, co. 816 e seguenti, L. 160/19 (Legge di bilancio 2020) ed al canone c.d. “non ricognitorio” di cui all’art. 27, co. 7 e 8, D. Lgs. 285/92.
La differenza sostanziale tra i due istituti consiste nel fatto che la Tosap è un tributo mentre il canone identifica un corrispettivo patrimoniale dovuto per l’occupazione del suolo pubblico (presupposto oggettivo).
La Sentenza della Cassazione civ., sez. trib., 10.2.2025, n. 3328, conferma che «L’effettiva occupazione di fatto, anche senza titolo, di aree rientranti nel demanio o patrimonio indisponibile dell’ente locale integra il presupposto del tributo» con riferimento alla previgente Tosap. Nel presente articolo analizzeremo le motivazioni giuridiche in base alle quali, mutatis mutandis, le conclusioni dell’autorevole Corte si rendono applicabili anche all’attuale regime del Canone Unico Patrimoniale – di cui all’art. 1, co. 816 e ss., L. 160/19 – e/o del canone di cui all’art. 27, co. 7 e 8, D. Lgs. 285/92, tuttora vigente.
Nel caso esaminato dalla sentenza l’occupazione del suolo pubblico effettuata dallo Stato mediante la costruzione dell’autostrada – di sua proprietà – avveniva con le seguenti peculiarità:
– assenza di formale concessione e/o autorizzazione;
– attraversamento da parte di un viadotto autostradale del suolo comunale, sulla base di precise disposizioni di legge e tale da impedire una diversa forma di utilizzazione dello spazio comunale interessato da tale costruzione;
– occupazione realizzata da società concessionaria per la realizzazione e la gestione dell’opera pubblica consistente in un tratto di rete autostradale con viadotto sopraelevato;
– gestione economica e funzionale dell’opera in carico alla società concessionaria. La proprietà pubblica dello Stato dell’infrastruttura rileva al fine del rientro della titolarità della gestione al termine della concessione;
– esclusione di ogni esenzione a favore dello Stato in quanto l’occupazione non è effettuata direttamente dal soggetto esente – lo Stato – ma da un soggetto terzo – la società concessionaria – cui pertiene il diritto di sfruttare economicamente i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione;
– la proprietà della strada su cui insiste il cavalcavia dell’autostrada pertiene all’ente locale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo il cavalcavia di proprietà statale, “…non potendo certamente configurarsi l’ipotesi di un’accessione invertita a favore dello Stato”[1], non contemplata dalla legge nel caso esaminato. Pertanto, la sentenza in oggetto conferma che: “…La natura demaniale della rete autostradale non elimina, …, in assenza di un atto ablativo, la demanialità comunale della sottostante strada”.
– risulta indifferente la destinazione dell’infrastruttura alla realizzazione di un pubblico interesse – in assenza di una specifica ipotesi di esenzione – in quanto l’effettiva occupazione di fatto, anche senza titolo, è ritenuta di per sé stessa idonea a generare il presupposto per l’esazione del tributo o canone patrimoniale;
– non rileva l’appartenenza del bene occupante – il cavalcavia autostradale – al demanio dello Stato anche durante la gestione lucrativa dell’infrastruttura e la conseguente inapplicabilità di un regime concessorio da parte dell’ente locale dell’occupazione in esame, perché trattasi di un’occupazione realizzata dallo Stato indirettamente, vale a dire attraverso la prescelta società concessionaria della gestione autostradale e pertanto al di fuori di potestà di tipo autoritativo. La proprietà pubblica statale dell’infrastruttura, secondo la suprema Corte, non può comprendere, ai sensi dell’art. 840 c.c., “…l’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto”.
In sintesi, l’autorevole Corte legittima l’esazione del tributo sulla base della gestione in regime di concessione “…da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.”.
A parere di chi scrive l’impostazione della sentenza sopra riportata è coerente con quanto previsto oggi per il CUP (art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019) e/o per il canone c.d. “non ricognitorio” ex art. 27, co. 7 e 8, D. Lgs. 285/1992 – Codice della Strada – per i seguenti motivi:
- sulla base del principio dell’imponibilità anche in assenza di concessione. che impone il pagamento del canone per l’occupazione di fatto di beni pubblici, anche in assenza di un provvedimento concessorio;
- il canone patrimoniale è fondato sul principio del godimento di fatto e dell’utilità economica ricavata dall’occupazione del bene pubblico, principio coincidente con il principio giuridico alla base del tributo Tosap;
- in modo analogo all’esclusione dell’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a), D. Lgs. 507/1993, valida solo per le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, l’art. 1, co. 833, lett. a), L. 160/2019 ha confermato l’applicazione delle esenzioni precedentemente previste per la Tosap senza alcuna possibilità di estensione analogica.
Pertanto, i seguenti princìpi espressi nella sentenza esaminata dall’autorevole Corte:
- imponibilità anche in assenza di concessione;
- soggettività passiva del concessionario autostradale anche se l’opera è di proprietà statale;
- l’esclusione dalle esenzioni;
sono, a parere dell’autore, perfettamente compatibili ed applicabili al Canone Unico Patrimoniale e/o al canone non ricognitorio[2] ex art. 27[3], co. 7 e 8, D. Lgs. 285/92 – CdS -, mutatis mutandis, per fatti avvenuti dopo il 1.1.21.
[1] Il testo riportato tra virgolette ed in corsivo nel presente articolo, quando non diversamente specificato in apposita nota a piè di pagina, è tratto testualmente dalla Sentenza in esame, Sentenza della Corte di cassazione, sez. tributaria, 10.2.25, n. 3328.
[2] Il termine “non ricognitorio” indica “… un corrispettivo dovuto ad un’amministrazione come controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, ed è differente da quello definito ricognitorio, determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico (o del danno arrecato, anche in prospettiva futura) relativi all’occupazione del suolo pubblico.”, Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11.10.18, n. 5862.
[3] L’art. 1, co. 847, L. 160/19 non ha abrogato questa entrata, ma ne ha disciplinato la sostituzione nei casi in cui vi è coincidenza col soggetto attivo CUP. In sintesi, se un ente è legittimato a richiedere il CUP per un’occupazione di suolo pubblico all’interno o all’esterno del centro abitato non potrà richiedere anche il pagamento del canone ex art. 27, D. Lgs. 285/92, dovendosi limitare, dal 1.1.21, a richiedere la tariffa CUP deliberata a seguito della sostituzione operata dal comma 816, L. 160/19. Se invece l’ente proprietario della strada non è individuato come soggetto beneficiario del CUP, tale ente potrà legittimamente chiedere il pagamento del canone ex art. 27, co. 7 e 8, D. Lgs. 285/92.

