Nel presente articolo, con l’obiettivo di schematizzare i principali riferimenti normativi utili per l’approvazione della delibera di ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, co. 2, D. Lgs. 267/2000, proponiamo un confronto schematico tra le previgenti disposizioni di legge e quelle vigenti dall’1.1.2025.
Fino al 31.12.2024:
L’art. 1, co. 821, L. 145/2018, dispone che: “… Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.” Tale informazione era desunta – fino al 31/12/2024 – dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011”, sostituito successivamente dall’Allegato 9, D.M. 1.8.19.
In proposito le Circolari RGS n. 15 del 15.3.2022 e da ultimo dalla Circolare RGS n. 5 del 9.2.2024, con riferimento al biennio 2024/2025, stabilivano per gli enti locali il rispetto dei seguenti equilibri:
- A livello di comparto regionale e nazionale: necessità di conseguire un saldo non negativo di cui all’art. 9, co. 1-bis, L. 243/2012, saldo non negativo inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato (FPV) e senza debito.
L’Ente era in equilibrio fino al 31.12.2024 se il saldo risultava ≥ 0, senza utilizzo di avanzi, FPV e debito.
- A livello di singoli enti: rispetto degli equilibri di cui al D. Lgs. 118/2011 così come previsti dall’art. 1, co. 821, L. 145/2018, sulla base del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’Allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, poi modificati dall’Allegato 9 al D.M. 1.8.19.
Tali equilibri di bilancio, fino al 31.12.2024, definivano i seguenti saldi di competenza finanziaria:
- Risultato di competenza;
- Equilibrio di bilancio;
- Equilibrio complessivo.
Come precisato dalla Commissione Arconet[1] i primi due indicatori (risultato di competenza ed equilibrio di bilancio) riflettono l’andamento della gestione del bilancio dell’ente locale, mentre l’equilibrio complessivo sintetizza l’equilibrio complessivo anche in relazione al risultato di amministrazione ed alle sue componenti.
Da 1.1.2025 secondo Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024):
La L. 207/2024, Legge di bilancio per il 2025, rafforza l’impostazione dell’equilibrio, secondo un’ottica più rigorosa e prudenziale.
Il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali ai sensi dell’art. 193, co. 2, D. Lgs. 267/2000, da effettuarsi con delibera di Consiglio almeno una volta entro il 31 Luglio di ogni anno, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 785, L. 207/2024, dall’esercizio finanziario 2025, prevede che l’equilibrio di bilancio ex art. 1, co. 821, L. 145/2018 venga rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria di bilancio, comprensivo:
- dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e/o del recupero del disavanzo di amministrazione;
- degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato (FPV);
- al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
Differenza fra le due impostazioni
- Fino al 31.12.2024 l’equilibrio di bilancio rappresentava l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, quanto segue:
- la copertura integrale degli impegni;
- il ripiano del disavanzo;
- i vincoli di destinazione;
- gli accantonamenti di bilancio.
L’equilibrio complessivo garantiva ulteriormente la copertura di tutti gli accantonamenti, anche effettuati in sede di rendiconto.
Da 1.1.2025, ai sensi dell’art. 1, co. 785, L. 207/2024 e dell’art. 1, co. 4, Decreto interministeriale MEF e Ministero dell’Interno 4.3.2025, “l’equilibrio di cui all’art. 1, co. 821, L. 145/2018, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.”.
Preso atto dell’ indiscussa obbligatorietà dell’iscrizione del Fondo obiettivi finanza pubblica a partire dal corrente esercizio 2025[2] alla voce U.1.10.01.07.001 del Bilancio annuale 2025, tramite apposita variazione di bilancio, resta sicuramente di difficile attuazione, a parere di chi scrive, ai fini della prevista delibera di ricognizione degli equilibri di bilancio da adottarsi annualmente almeno una volta entro il 31/7 di ogni anno, l’applicazione dei nuovi princìpi contabili afferenti l’equilibrio di parte corrente del bilancio già dal Bilancio annuale 2025, entro il prossimo 31 Luglio.
Anche la normativa, infatti, prevede l’applicazione dei nuovi princìpi contabili a partire dall’1.1.2025, ma basandosi sui dati trasmessi a seguito dell’approvazione del Rendiconto 2025, così come chiarito dall’art. 3, co. 1, decreto interministeriale MEF e Ministero dell’Interno del 4.3.2025.
L’interpretazione sopra riportata è altresì supportata da quanto chiarito dalla Commissione Arconet-RGS, successivamente all’emanazione del decreto interministeriale del 4.3.2025, in data 19.3.2025[3].
In tale resoconto, pur dando evidenza che a seguito dell’art. 1, co. 785, L. 207/2024 a decorrere dal 1.1.2025 l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 1, co. 821, L. 145/2018 è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio, si evidenzia che “…Nel 2025 la consueta circolare RGS sugli equilibri di bilancio non sarà emanata in quanto la riforma della governance economica europea e l’introduzione di nuove regole di bilancio europee incentrate su una programmazione economica e finanziaria di medio e lungo termine, rendono necessario un ripensamento della disciplina vigente sul coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, in particolare dell’art. 9 della legge n. 243 del 2012. Infatti, in attesa della riforma della legge rinforzata…(omissis)…che forniranno la nuova cornice normativa a decorrere (molto probabilmente) dall’anno 2026, è preferibile evitare di dare indicazioni riguardanti tale esercizio (l’esercizio 2026 nda), mentre l’esercizio 2025 deve considerarsi un anno di transizione, già considerato dalla circolare RGS n. 5 del 2024.”
In sintesi, per l’attestazione degli equilibri di bilancio da approvarsi entro il 31/7/25 non è prevista l’emanazione di alcuna circolare RGS sugli equilibri di bilancio dato che l’esercizio 2025 è considerato un “esercizio di transizione” già considerato dalla Circolare 5/24, che peraltro non contemplava i nuovi princìpi contabili in materia di equilibrio di parte corrente di cui ai nuovi Allegati al D. Lgs. 118/2011 approvati dal D.M. 13.2.2025 a seguito di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025.
Tale impostazione appare altresì confermata da quanto previsto dall’art. 1, co. 792, L. 207/2024[4], che dispone la verifica del rispetto del nuovo equilibrio degli enti locali ex art. 1, co. 785, L. 207/24 e del nuovo accantonamento di cui all’art. 1, co. 789, entro il 30 giugno 2026, sulla base dei dati dei rendiconti esercizio 2025, a livello di comparto, così come precisato dal D.M. 13.2.2025 del MEF.
[1] Vedasi il resoconto della riunione della Commissione Arconet del 11.12.2019.
[2] Vedasi Decreto interministeriale MEF e Ministero dell’Interno 4.3.2025 e relativi Allegati.
[3] Vedasi resoconto riunione Commissione Arconet del 19.3.25.
[4] Vedasi in proposito il D.M. 13.2.25.

