News
30 Ottobre 2026

Dissesto: la fine del “no bail-out”

Una recente pronuncia della CEDU sembra riportare il sistema finanziario Stato-enti locali ai primi anni del dopoguerra. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, I sez., 16.1.2025, Ricorso n. 31795/23 e altri – Causa Banca Sistema Spa contro Italia, ha emesso una sentenza a fronte della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni nei confronti di un comune in dissesto. Grazie a tale sentenza il Tribunale di Roma ha potuto emettere un decreto ingiuntivo per i debiti insoluti dell’ente locale direttamente nei confronti dello Stato italiano.

Le violazioni riscontrate dalla CEDU riguardano sia il diritto all’esecuzione delle decisioni giudiziarie, sia il diritto ad ottenere il soddisfacimento del credito.

La Corte di Strasburgo ha quindi confermato che la variazione della soggettività del debitore (da ente locale dissestato a OSL) non può essere assunta a pretesto per eludere l’esecuzione di obbligazioni già accertate.

Effetti del dissesto sulle posizioni debitorie dell’ente locale:

Tipo di variazioneSuccessione legale nella posizione del debitore
Soggetti coinvoltiEnte locale ↔ Organo Straordinario di Liquidazione
Effetto sul debitoNon estinzione, ma sospensione e gestione speciale
Tutela del creditoreDeve insinuarsi nella massa passiva; può ricorrere alla CEDU se l’esecuzione diventa impossibile o eccessivamente ritardata
Rischio di violazioneArt. 6 e art. 1 Prot. 1 CEDU (diritto all’esecuzione e alla proprietà)

I fornitori del comune dissestato hanno quindi ottenuto il riconoscimento del trasferimento della qualifica di debitore nei loro confronti dall’ente locale in dissesto – rappresentato dall’Organo Straordinario di Liquidazione – allo Stato italiano nei cui confronti è stato emesso apposito decreto ingiuntivo.

L’effetto principale della sentenza CEDU è che viene riaffermata la valenza del diritto di credito dei creditori dei comuni in dissesto, da esercitarsi non più nei confronti dell’ente locale dissestato e quindi dell’OSL, ma da esigersi, purtroppo attraverso un lungo iter giurisdizionale, nei confronti dello Stato stesso.

Potremo attenderci una traslazione soggettiva della massa debitoria insoluta dagli enti locali dissestati allo Stato?

Se così fosse la massa di debiti insoluta andrebbe ad aumentare il debito pubblico nazionale e confermerebbe la totale assenza di ogni residua autonomia finanziaria negli enti locali.

Inoltre, fatto ben più grave, non sarebbe più ravvisabile alcun incentivo da parte dei comuni a mantenere i bilanci in equilibrio: alla fine pagherebbe sempre e comunque e (solo) lo Stato, con aggravio del debito pubblico nazionale già oggetto di infrazione UE. Per riportare il deficit nazionale a regime (sotto il 3% del PIL) probabilmente, vista la sentenza sopra riportata, si dovrebbe considerare nel deficit nazionale la mole di massa insoluta degli enti locali in dissesto e – ottimisticamente – modellare la riforma del Tuel in modo da evitare ulteriori futuri dissesti. Il percorso per uscire dalla procedura di infrazione UE non può prescindere dai debiti già contratti dagli enti locali dissestati che non vanno, in alcun caso, nascosti sotto il tappeto.

Richiesta di iscrizione alla Newsletter dal sito IlBilanciodelComune.it