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30 Ottobre 2026

Legge di Bilancio 2026: sintesi dei principali commi di interesse per i bilanci comunali

Si elencano i principali commi di interesse dei settori economico-finanziari comunali contenuti nell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025):

– co. 102, 237 e 238: si rimanda agli articoli già pubblicati nel presente sito in data 5 e 14.1.2026, sezione del menù “Legge di Bilancio 2026”;

– co. 647: il termine di approvazione del bilancio consolidato viene spostato al 31/10, con obbligo di invio alla BDAP decorsi 7 gg da tale termine di approvazione;

– co. 648: impossibilità di assumere personale a qualsiasi titolo per mancato invio alla BDAP prevista dall’art. 9, co. 1-quinquies, D.L. 113/2016, conv. con modif. in L. 160/2016: tale sanzione viene estesa, oltre al caso della mancata approvazione del bilancio consolidato, anche alla omissione del suo invio alla BDAP entro 7 gg dal termine previsto per l’approvazione;

– co. 650: estende agli anni 2027 e 2028 la possibilità di determinare aliquote differenziate per l’addizionale Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previgenti la Legge di Bilancio 2026;

– co. 660: restringe la possibilità di mantenere le risorse accantonante nel FPV per il finanziamento di spese di investimento non ancora impegnate al 31/12 sostituendo le precedenti condizioni alternative con la condizione non derogabile del completamento della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e dell’affidamento formale della progettazione esecutiva, ferme restando le procedure di aggiudicazione previste dall’art. 50, D. Lgs. 36/2023 e l’accertamento dell’entrata;

– co. 661: rimanda ad apposito decreto del MEF la definizione delle modalità di trasmissione alla BDAP delle informazioni in merito ai residui del rendiconto per garantire il monitoraggio del corretto accantonamento al FCDE di cui al co. 659, lett. a);

– co. 662: introduce la disciplina dell’affidamento delle attività di riscossione coattiva degli enti locali ad AMCO Spa (Asset Management Company S.p.A.);

– co. 663: aggiunge il co. 1-quater all’art. 259, D. Lgs. 267/2000. Viene quindi disciplinata la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio precedente nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e massa attiva trasferite all’OSL (Organismo straordinario di liquidazione) mediante l’approvazione del prospetto Risultato di amministrazione (allegato a) dello schema di rendiconto – allegato 10 al D. Lgs. 118/2011), includendo anche il FAL. Il disavanzo conseguente potrà essere ripianato in dieci anni a quote costanti a partire dall’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato;

– co. 664:inserisce il co. 898-bis all’art. 1, L. 145/2018, per l’applicazione dell’avanzo vincolato di parte corrente dopo l’approvazione del rendiconto negli enti locali che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive, in deroga ai limiti dei co. 897 e 898, L. 145/2018;

– co. 665: fissa gli interessi sui crediti che maturano successivamente all’approvazione del rendiconto da parte dell’OSL di cui all’art. 256, D. Lgs. 267/2000, al tasso legale pro tempore vigente. Il comma protegge i fragili equilibri finanziari degli enti in dissesto, contenendo il contenzioso diretto a riscuotere i ben più onerosi interessi moratori ex art. 4, D. Lgs. 231/2002.

– co. 666: disciplina la non applicabilità, dal 1/1/2026, del versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse provenienti da immobili trasferiti in proprietà a comuni, province, città metropolitane e regioni a titolo non oneroso, ai sensi dell’art. 56-bis, co. 1 e co. 7, D.L. 69/2013, conv. con modif. in L. 98/2013;

– co. 672: estende fino al 2028 l’aumento del limite da tre a cinque dodicesimi per il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali;

– co. 674: istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, con dotazione pari a 50 mln di euro per il 2027 ed a 100 mln di euro per il 2027 e 2028, da destinare all’incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale degli enti locali. Il fondo sarà ripartito con decreto ministeriale sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale;

– co. 675/676: abrogano il divieto imposto dal 1/1/2015 alle province delle regioni a statuto ordinario di cui all’art. 1, co. 420, L. 190/2014, di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell’edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerente e la valorizzazione dell’ambiente per gli aspetti di competenza, nonché del divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

– co. 677: viene fissato al 31/7 di ciascun anno o al termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione, se successivo, la scadenza per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti TARI;

– co. 678: estende al 2026 la possibilità per gli enti locali di rinegoziare o sospendere la quota capitale di mutui ed altre forme di prestito mediante delibera di giunta, a parità dell’obbligo di inserimento nel bilancio di previsione e del pagamento della quota interessi alle scadenze contrattualmente previste;

– co. 679: estende al 2028 la possibilità per gli enti locali di utilizzare le risorse derivanti da rinegoziazione o da sospensione della quota capitale di mutui o altre forme di prestito senza vincoli di destinazione;

– co. 682: viene concessa agli enti locali più libertà di scelta nei fondi per l’estinzione anticipata di prestiti obbligazionari, prima tassativamente ammessa solo con proventi da alienazioni di cespiti patrimoniali, definendo il perimetro della procedura di estinzione anticipata entro i limiti previsti dall’art. 187, co. 2, Tuel. In sintesi, il provvedimento di estinzione deve essere corredato da un provvedimento amministrativo/contabile di variazione di bilancio, con quote utilizzabili per l’estinzione anticipata coperte finanziariamente nel rispetto dell’art. 187, co. 2, Tuel.

– co. 683: estende al 2026 la possibilità di incrementare l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 1, co. 492, L. 213/2023, disciplinando la destinazione del maggior gettito incassato nell’anno 2026 (70% ad interventi in materia di turismo e connessi ed il 30% al fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità ed al fondo per l’assistenza ai minori) anche in compensazione (co. 684) di trasferimenti a medesimo titolo ai comuni interessati;

– co. 685: dispone un budget di 50 mln di euro per l’anticipazione ai comuni fino a 20.000 abitanti in dissesto finanziario, alle condizioni previste dall’art. 1, co. 775, L. 305/2024;

– co. 686: diversifica la tempistica di restituzione dell’anticipazione ai comuni in dissesto, correlandola all’incidenza pro capite rispetto al numero di abitanti da dieci fino ad un massimo di venti anni, vincolando i relativi risparmi al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o all’integrazione della massa attiva dell’OSL.

–  co. 687: rimodula la riassegnazione dei residui anni 2023 e 2024 da fondi per calamità e cedimenti;

– co. 689: sospende fino al 31/12/2028 la sanzione per il mancato invio, nei termini previsti, dei documenti contabili alla BDAP o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari di determinazione dei fabbisogni standard consistente nel blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali per il fondo di solidarietà comunale e dei trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria;

– co. 691: proroga fino al 31/12/2026 le disposizioni inerenti gli incarichi dei segretari comunali di cui all’art. 18-quater, D.L. 113/2024, conv. con modif. in L. 143/2024;

– co. 695: prevede la possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione Gazzetta Amministrativa per la redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l’emergenza di eventi straordinari e critici, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative, senza oneri a carico dei propri bilanci;

– co. 723: i dipendenti degli enti locali e delle altre PA che beneficiano dei permessi di cui alla L. 104/1992 possono essere oggetto, su richiesta del datore di lavoro, della verifica della permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i relativi permessi;

– co. 724: dispone che le informazioni relative alla fruizione dei permessi di cui alla L. 104/92, D. Lgs. 151/2001 e L. 81/2017 – permessi per disabilità e congedi straordinari e parentali – debbano essere inserite nei flussi mensili UNIEMENS con riferimento all’evento fruito ed al relativo dante causa;

– co. 725: la verifica obbligatoria inerente l’assenza di inadempimenti derivanti da una o più cartelle di pagamento ex art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, viene estesa per i professionisti – e relativamente ai compensi per l’attività professionale da questi svolta – anche al di sotto dei 5.000 euro. Inoltre, in caso di verifica con esito positivo per la presenza di inadempimenti, rende dovuto il pagamento direttamente all’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica, ed al beneficiario, solo nei limiti delle somme eccedenti l’ammontare del debito;

– co. da 807 a 811: disciplinano la possibilità per i comuni fino a 30.000 abitanti di ottenere il riconoscimento di “destinazione turistica di qualità” con le modalità descritte nei medesimi commi al fine di apposite campagne di valorizzazione e promozionali da parte del Ministero del Turismo;

– co. 830: chiarisce che dal 2027 e con riferimento agli esercizi a partire dal 2025, il concetto di equilibrio di bilancio è quello definito ai sensi dell’art. 1, co. 785, L. 207/2024, – e non quello previsto dall’art. 1, co. 821, L. 145/2018 – anche nell’ambito previsto dall’art. 6, co. 1-ter, D.L. 132/2023, al fine della determinazione dell’indicatore di virtuosità previsto dalla governance UE per gli enti territoriali;

– co. 831 e 832: modificano in senso formale gli artt. 187, co. 2, D. Lgs. 267/2000 e 42, D. Lgs. 118/2011, mediante l’accorpamento delle finalizzazioni delle destinazioni della quota libera dell’avanzo di amministrazione (che restano le seguenti: spese correnti a carattere non permanente, spese di investimento ed estinzione anticipata di prestiti);

– co. 853/854/855: individuano le condizioni per lo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie in modalità non commerciali ai fini dell’esenzione IMU;

– co. 856: interpreta ai fini della relativa esenzione IMU il requisito della non commercialità delle attività didattiche, svolte in immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986;

– co. 967: aggiunge il co. 9-bis all’art. 20, D. Lgs. 175/2016, rendendo non applicabili i criteri della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche nei confronti di società quotate, incluse quelle richiamate dall’art. 26, co. 5 e 5-bis, nonché alle partecipazioni da queste possedute. A tale deroga consegue che non siano oggetto di verifica i presupposti dell’art. 20, co. 2, su quel perimetro.

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