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30 Ottobre 2026

D.L. 144/2026: personale, riscossione e dissesto – conv. con modif. dalla L. 174/2026 –

D.L. 144/2026: personale, riscossione e dissesto nel testo di conversione approvato

A seguito della conversione in legge con modifiche del D.L. 7 agosto 2026, n. 144 – Legge 174/2026 in vigore dal 7.10.2026 – aggiorniamo gli approfondimenti già pubblicati sul superamento dei tetti alla spesa di personale, sull’affidamento della riscossione locale ad AMCO e sul dissesto degli enti locali. Le disposizioni introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore il 7 ottobre 2026, a seguito della pubblicazione della legge 5 ottobre 2026, n. 174, nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026.

Personale: quali disposizioni vengono disapplicate

L’estensione ai commi “da 557 a 557-quater” completa la disapplicazione del regime di contenimento della spesa di personale disciplinato dall’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della L. n. 296/2006, per le amministrazioni sottoposte alla disciplina dell’articolo 33, D.L. n. 34/2019. L’intervento ha soprattutto funzione di coordinamento: il dossier parlamentare osservava già che dalla disapplicazione del comma 557 discendeva l’inapplicabilità dei commi 557-bis e 557-ter, ad esso collegati.

La modifica introdotta in conversione include in modo esplicito anche i commi 557-bis e 557-ter, oltre ai commi 557 e 557-quater già richiamati dal decreto originario. La loro inclusione espressa elimina quindi l’incertezza interpretativa sulla definizione delle spese e sulla relativa sanzione. Gli effetti possono essere così schematizzati:

Comma disapplicatoCosa disciplinavaConseguenza
557L’obbligo di ridurre e contenere la spesa di personale, attraverso interventi sull’organizzazione e sui costi.Viene meno questo specifico obbligo di contenimento.
557-bisLe spese da includere nel calcolo ai fini del comma 557: anche collaborazioni coordinate e continuative, somministrazione, incarichi a contratto e personale utilizzato presso organismi partecipati o collegati all’ente, senza cessazione del rapporto di pubblico impiego.Viene meno il perimetro di calcolo collegato al vecchio vincolo. Queste spese non diventano automaticamente escluse dal calcolo previsto dall’articolo 33, che conserva le proprie regole.
557-terIl divieto di assumere personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del comma 557.Viene meno la sanzione assunzionale collegata a quel vincolo. Restano applicabili gli altri divieti di assunzione previsti dalla normativa.
557-quaterIl riferimento alla media della spesa di personale del triennio 2011-2013.Tale media non costituisce più il tetto da rispettare per gli enti destinatari della disapplicazione.
562Per gli enti non sottoposti al precedente patto di stabilità interno, prevedeva due vincoli: spesa di personale non superiore a quella del 2008, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP ed esclusi gli oneri dei rinnovi contrattuali; assunzioni entro il limite delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente.Per gli enti destinatari della disapplicazione vengono meno sia il tetto di spesa del 2008 sia il limite alle assunzioni collegato alle cessazioni previsto da questo comma. Le possibilità di assunzione sono valutate secondo l’articolo 33 e i relativi decreti attuativi.

La disapplicazione del comma 562 era già prevista dal decreto originario ed è confermata dal testo di conversione.

Restano i valori soglia e le condizioni di sostenibilità dell’art. 33, la copertura finanziaria e gli equilibri pluriennali. Per «altri vincoli assunzionali» si intendono, ad esempio, i divieti legati all’omessa adozione del PIAO (art. 6, D.L. 80/2021), al mancato rispetto dei termini di approvazione di bilancio, rendiconto e consolidato o di trasmissione dei dati alla BDAP (art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 113/2016), salve specifiche deroghe. Restano inoltre i limiti propri del lavoro flessibile e le procedure speciali per gli enti deficitari o dissestati. Il tetto al trattamento accessorio è un distinto vincolo di spesa, soggetto alle deroghe previste dalla legge.

AMCO: cosa significa la correzione sulla revisione contabile

Il testo di conversione mantiene i criteri di affidamento ad AMCO già previsti dal decreto: soglia del 35%, calcolo triennale, esclusioni e disciplina dei contratti in essere. Resta l’obbligo autonomo per gli enti per i quali, nell’ultimo quadriennio, non risultino acquisiti in BDAP i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.

La modifica al comma 2-octies precisa che all’ente sono trasmesse le risultanze della revisione contabile sulla rendicontazione delle attività gestite nei patrimoni destinati di AMCO. Questi separano la gestione affidata dal patrimonio generale della società; i crediti restano dell’ente. Il controllo era già previsto: la conversione chiarisce che cosa deve essere comunicato.

Il revisore dell’ente continua a verificare il bilancio comunale. Ricevere un esito favorevole della revisione AMCO non significa avere incassato i crediti né averne garantito il recupero. Per questo, dall’affidamento o dalla verifica non discendono automaticamente la cancellazione dei residui o la riduzione del FCDE: sono valutazioni contabili che richiedono un’autonoma verifica dei rispettivi presupposti.

Dissesto: cosa era già previsto ad agosto

Per il dissesto comunale non emergono modifiche sostanziali rispetto al precedente articolo. Erano già contenuti nel decreto: l’anticipazione del fondo di rotazione per gli enti aderenti alla liquidazione semplificata; la restituzione entro un massimo di dieci anni; le modifiche su mutui, alienazioni patrimoniali e fondi vincolati; il raccordo tra rendiconto e bilancio stabilmente riequilibrato.

Già previsti erano anche l’istanza da presentare annualmente entro il 31 dicembre, il trasferimento all’OSL entro trenta giorni dall’incasso e i pagamenti entro novanta giorni dalla disponibilità. Restano i tre mesi dal decreto di nomina dell’OSL per presentare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, da approvare contestualmente al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso prima del dissesto; in caso di inerzia, il termine perentorio assegnato dal Prefetto, non superiore a quarantacinque giorni, precede l’avvio dello scioglimento.

Le ulteriori novità: personale flessibile e supporto CDP

Il nuovo art. 1, comma 15-sexies, riguarda i rapporti flessibili richiamati dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001: tra questi, lavoro a tempo determinato, formazione e lavoro e somministrazione a tempo determinato tramite agenzia. Nei concorsi non dirigenziali indetti entro il 31 dicembre 2027 è possibile riservare fino al 20% dei posti oppure valorizzare l’esperienza di chi abbia maturato almeno tre anni negli ultimi cinque, anche non continuativi, nel medesimo profilo presso l’amministrazione che bandisce. La facoltà nel reclutamento riguarda le amministrazioni pubbliche nonché gli enti e le aziende speciali previsti dal TUEL. Non si tratta, in ogni caso, di una stabilizzazione automatica.

Il nuovo comma 15-bis consente alle PA di avvalersi di Cassa depositi e prestiti (CDP), quale Istituto nazionale di promozione, e delle società da essa direttamente o indirettamente controllate, anche per interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali, oltre al quadro già previsto per PNRR e fondi europei. L’ente può ottenere assistenza per organizzare e attuare gli investimenti, rafforzando la propria capacità amministrativa; attività e corrispettivi sono definiti da convenzioni, anche onerose, in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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