I commi 853, 854 e 855 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) intervengono in materia di esenzione IMU per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, chiarendo – con norma espressamente qualificata “per gli effetti” dell’art. 1, comma 2, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) – quando le attività sanitarie e assistenziali si considerano svolte con modalità non commerciali, ai fini dell’art. 1, comma 759, lett. g), della L. 160/2019.
Data la natura interpretativa, la disposizione può riflettersi anche su annualità pregresse ancora accertabili o sub iudice (fermi i limiti ordinari e le regole del contenzioso).
Requisiti per la “non commercialità” (comma 853)
Il comma 853 distingue due fattispecie:
1) Attività accreditate/contrattualizzate o convenzionate con il SSN e con enti territoriali (lett. a)
Le attività sanitarie e assistenziali si considerano svolte con modalità non commerciali quando risultano accreditate e contrattualizzate o convenzionate con Stato, Regioni ed enti locali e sono svolte, nell’ambito territoriale e secondo la normativa vigente, in modo complementare o integrativo rispetto al servizio pubblico, rendendo prestazioni gratuite, salva l’eventuale partecipazione alla spesa prevista dall’ordinamento (es. ticket o quote), nel perimetro del servizio universale.
In tale contesto, il comma 854 precisa che l’esenzione IMU spetta anche in presenza di importi di compartecipazione a carico dell’utente o dei familiari, poiché tali forme di cofinanziamento sono funzionali alla copertura del servizio universale.
2) Attività non accreditate/contrattualizzate o convenzionate (lett. b)
In mancanza dei requisiti di cui alla lett. a), le attività si considerano non commerciali se svolte a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi praticati, nello stesso ambito territoriale, per analoghe attività svolte in condizioni concorrenziali, tenendo conto anche dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Irrilevanza della categoria catastale (comma 855)
Ai fini dell’esenzione, il comma 855 chiarisce che non rileva l’inquadramento dell’immobile in una specifica categoria catastale; restano applicabili, in ogni caso, l’art. 91-bis del D.L. 1/2012 e il regolamento attuativo di cui al D.M. 19 novembre 2012, n. 200, che costituiscono il quadro di riferimento per la verifica delle modalità non commerciali.

