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30 Ottobre 2026

Cessione di spazi assunzionali ad Unione di Comuni

La Corte dei Conti del Veneto, Sezione di controllo, con Deliberazione n. 143/2025/PAR del 19.8.2025 ha confermato quanto già espresso con la precedente deliberazione n. 5/2022 vale a dire la possibilità per le Unioni di Comuni di acquisire spazi assunzionali ceduti dai comuni che la compongono e relativa quota di risorse decentrate.

Nel presente articolo non ci soffermeremo sull’analisi tecnico-operativa del trasferimento della capacità assunzionale dai comuni all’unione dato che la materia risulta approfonditamente nota negli uffici del personale comunali, ma ne analizzeremo invece le difficoltà di revisione e controllo.

La capacità assunzionale comunale è soggetta alle disposizioni del D.P.C.M. 17.3.2020 e, in particolare, anche a parere di asseverazione del revisore in merito al mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio.

L’asseverazione richiesta quale requisito aggiuntivo rispetto al mero “parere favorevole” sulla programmazione triennale dei fabbisogni del personale e connesso piano assunzionale concerne il controllo contabile e finanziario che il piano assunzionale proposto e derivante dall’applicazione “teorica” della normativa e degli autorevoli pareri giurisdizionali in materia[1] sia sostenibile finanziariamente dal comune nel corso del tempo[2].

Nel caso di assunzioni da parte di Unione di Comuni mediante l’utilizzo di spazi assunzionali si realizzano però i seguenti problemi applicativi:

1) la capacità assunzionale ceduta rientra nella sostenibilità finanziaria di un ente componente l’Unione, a volte di dimensioni limitate, ma non nella “sostenibilità finanziaria” dell’Unione. Il concetto innovativo di cui all’art. 33, D.L. 34/2019 non si applica infatti alle Unioni di Comuni;

2) la capacità assunzionale ricevuta dall’unione viene utilizzata in un ente che di fatto non è autonomo finanziariamente ma dipende dai trasferimenti degli enti locali che lo compongono – finchè ritengono sia conveniente appartenervi dato che le unioni non sono più obbligatorie -.

Se la capacità assunzionale, come da D.L. 34/2019 e DPCM 17.3.2020 dipende dall’analisi strutturale del bilancio ed in particolar modo dalle entrate correnti del comune[3] e dal rapporto della spesa di personale con tali entrate[4] secondo un innovativo principio di “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale, tale princìpio assunzionale, a parere di chi scrive, non può essere traslato sic et simpliciter a favore dell’Unione cui l’ente locale aderisce.

Infatti, sorgono i seguenti problemi applicativi:

– la sostenibilità finanziaria della spesa del personale, asseverata dal revisore (almeno per un triennio) non è eterna garanzia di copertura finanziaria della spesa nè a livello di singolo comune nè a livello di unione;

– l’unione dipende da quanti trasferimenti (discrezionali) riceve dagli enti locali che la compongono ma non gode di entrate proprie. Cedere gli spazi assunzionali consiste nel cedere la corrispondente quota di trasferimenti necessari per remunerare le forze lavoro assunte dall’unione proprio in virtù degli spazi assunzionali ad essa ceduti. Ma dato che ogni ente locale può recedere dall’Unione in qualsiasi momento, è facile immaginare le problematiche operative connesse ad un eventuale recesso e scioglimento dell’unione che ha assunto personale tramite cessione di spazi.

– ogni comune aderente all’Unione ha un revisore distinto rispetto al revisore dell’Unione, quindi i punti di vista e le responsabilità, in merito alla cessione degli spazi e quota parte di fondo decentrato e conseguente sostenibilità finanziaria, sono frammentate tra i vari enti.

Se effettivamente si volesse incentivare il fenomeno delle Unioni, andrebbero almeno revisionate congiuntamente ai singoli comuni ad essa aderenti tramite apposito – ed unico – collegio di revisione. Dovrebbe in tal caso essere il collegio di revisione dell’Unione – composto da tre revisori – a farsi carico dell’asseverazione della programmazione triennale della spesa del personale sia dei singoli enti locali aderenti all’Unione, sia dell’Unione stessa. Solo in tal caso il princìpio della sostenibilità finanziaria e l’asseverazione del mantenimento degli equilibri di bilancio ex art. 33, D.L. 34/2019, potrebbe essere validamente e compiutamente verificato ed attestato nel tempo per il complesso Unione + Comuni ad essa aderenti.


[1] Delibere della Corte dei Conti del Veneto, Sezione di controllo, n. 5/2022 e 143/2025 e delibera della Corte dei Conti della Toscana, Sezione di controllo, n. 158/2023.

[2] L’art. 33, D.L. 34/2019, conv. con modif. in L. 58/2019, dispone testualmente: “…fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione“.

[3] Vedasi art. 2, co. 1, lett. b), DPCM 17.3.2020.

[4] Vedasi art. 4, co. 1, DPCM 17.3.2020.

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