L’ambito di applicazione della rottamazione-quinquies è stato esteso anche a regioni ed enti locali dall’art. 1, co. 102, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Gli enti, infatti, potranno: “introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.”.
La definizione agevolata a livello locale dovrà però tenere conto della situazione economica e finanziaria degli enti che decidono di applicarla, nonché della connessa capacità di incrementare in tal modo la riscossione delle proprie entrate (co. 107). Il condono a livello locale non sarà automatico come a livello statale: indispensabili risulteranno infatti tutti gli atti amministrativi propedeutici (delibere motivate di Giunta e Consiglio) sia all’adozione del condono, sia alla sua successiva gestione (regolamento).
In sintesi:
– il termine concesso ai contribuenti non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito dell’ente (co. 102);
– possono essere previste definizioni anche con accertamenti o contenziosi già in corso in cui è parte l’ente (co. 103);
– se la legge statale prevede definizioni agevolate, regioni ed enti locali possono introdurre misure analoghe per assicurare pari trattamento, anche quando la riscossione è affidata a concessionari (co. 104);
– sono definibili i tributi regionali e locali escludendo IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali (co. 105);
– sono ammesse definizioni anche per entrate patrimoniali (oneri concessori, canone unico patrimoniale, affitti, canoni da concessione – cimiteriali, aree in parchi e giardini, parcheggi, impianti sportivi, ecc. -, proventi da gestioni patrimoniali – antenne, ripetitori, impianti su edifici comunali -, proventi da vendita di immobili o terreni, indennità di occupazione – o di esproprio – risarcimenti per danni a immobili/strade/impianti comunali, ecc. (co. 109);
– gli atti devono riferirsi a periodi circoscritti e “consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni” (co. 106).
Per i regolamenti approvati, l’efficacia decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. L’atto andrà quindi trasmesso al MEF per sole finalità statistiche – Dipartimento delle finanze – entro 60 giorni (co. 108) dalla pubblicazione.
Viene infine abrogata (nei limiti indicati) una previsione storica in materia di definizioni locali (art. 13 L. 289/2002), fermo quanto previsto da altra disposizione richiamata.

