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30 Ottobre 2026

Allegato 4/1, D. Lgs. 118/2011: cosa cambia nel par. 9.4 dopo ARCONET 28.1.2026

Allegato 4/1, D. Lgs. 118/2011: cosa cambia nel par. 9.4 dopo ARCONET 28.1.2026

Il paragrafo 9.4 del principio applicato della programmazione (Allegato 4/1) viene riscritto in modo sostanziale nel resoconto della Commissione ARCONET del 28 gennaio 2026, con l’obiettivo dichiarato di promuovere un maggiore livello di accuratezza nelle previsioni di cassa, rendendole coerenti con la competenza e con gli effetti della competenza finanziaria potenziata.

Nel testo precedente, il 9.4 era essenzialmente un paragrafo descrittivo:

  • se tutte le entrate/spese esigibili fossero riscosse/pagate entro l’esercizio, cassa = competenza e non si formerebbero residui;
  • poiché spesso ci sono ritardi, gli stanziamenti di cassa possono differire dalla competenza e includono anche le previsioni in conto residui;
  • si ricorda infine che, dopo il riaccertamento straordinario, i residui sono solo da obbligazioni giuridiche esigibili.

In pratica, il vecchio 9.4 spiegava perché la cassa non coincide con la competenza, ma non dava regole operative stringenti su come costruire e verificare le previsioni di cassa.

Il paragrafo 9.4 modificato: regole operative, vincoli di coerenza e focus su residui/FCDE/FPV/contendibilità

Il nuovo testo introduce:

  • una distinzione esplicita e didattica tra previsioni di competenza – crediti/debiti che maturano nell’esercizio – e previsioni di cassa – crediti/debiti che si prevede di incassare/pagare nello stesso anno -;
  • l’affermazione netta che la cassa non può essere una semplice sommatoria di competenza + residui: bisogna tener conto di ritardi di riscossione/pagamento e delle componenti che rettificano realisticamente la capacità di incasso e pagamento, anche con riferimento alle partite di giro.

Le nuove soglie numeriche dovrebbero impedire previsioni di cassa ottimistiche sulle entrate o sottostimate sulle spese.

Il testo elenca esplicitamente i principali elementi da considerare, tra cui:

  • FCDE di bilancio – per le entrate di competenza – e FCDE nel risultato di amministrazione presunto/accertato – per i residui attivi -;
  • residui passivi e spese già impegnate oggetto di contestazione/contenzioso che non si prevede di chiudere entro fine esercizio;
  • gestione delle partite di giro, per le quali la cassa è comunque definita in base a scadenza/esigibilità e non per mera somma.

Le tre condizioni di coerenza a decorrere dal bilancio di previsione 2027/2029

La novità più incisiva è l’introduzione di tre condizioni di controllo – da rispettare in approvazione e in ogni variazione – che garantiscono la coerenza delle previsioni di cassa con gli stanziamenti di competenza in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

  1. Condizione sulle entrate di cassa (escluse partite di giro):

La previsione cassa entrate NON deve superare la seguente somma algebrica:

+  stanziamenti entrate di competenza

 +   residui attivi al 31/12 prec.

–   FCDE (bilancio)

– FCDE accantonato nel risultato di amministrazione presunto (o, dopo rendiconto, definitivamente accertato). In occasione delle variazioni successive all’approvazione del rendiconto, ai soli fini della verifica di questa condizione è possibile considerare il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione rideterminato per tenere conto delle maggiori riscossioni in c/residui registrate dopo l’approvazione del rendiconto.

2. Condizione di sostenibilità dei pagamenti (vincolo di liquidità) = Limite massimo

La previsione cassa pagamenti NON deve superare il fondo cassa iniziale + riscossioni previste

La 2ª condizione dice che i pagamenti complessivi previsti non devono superare la liquidità disponibile nell’anno, cioè:

pagamenti previsti ≤ (fondo cassa iniziale + riscossioni previste)

È un controllo di sostenibilità finanziaria: anche in presenza di spese da pagare, non si possono programmare pagamenti oltre la liquidità che si prevede di avere nell’anno. E’ quindi un tetto massimo ai pagamenti programmabili.

3. Condizione sulle spese di cassa – escluse partite di giro – = Limite minimo

cassa spese – non partite di giro – NON deve superare la somma algebrica di:

+  residui passivi presunti o accertati dopo il rendiconto;

+ stanziamenti spese di competenza con esclusione delle spese da pagare nell’esercizio successivo. Andranno esclusi – il resoconto rimanda ai casi di cui all’All. 4/2, par. 5.2, lett. b) (tra cui ad esempio i gettoni di presenza componenti del consiglio) e g) (incarichi a legali esterni) – le spese in cui l’impegno è da imputarsi nell’esercizio in cui matura anche se la liquidazione è prevista in esercizio successivo.

– residui passivi e quota stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” dovuti a contenzioso non chiudibile entro il 31/12;

– previsioni delle spese di competenza contenute nel “di cui fondo pluriennale vincolato” – eventualmente inserendo una stima nella nota integrativa al bilancio di previsione – non oltre l’es. 2028 – se il FPV non viene inserito nel bilancio di previsione;

– previsioni delle spese di competenza degli altri fondi di spesa con esclusione del fondo di riserva.

Limite minimo: la 3ª condizione impone che la cassa stanziata sulle spese – escluse partite di giro – sia almeno pari a una base minima composta da:

  • residui passivi (presunti/accertati),
  • spese di competenza, con aggiustamenti (es. spese con imputazione distinta dalla scadenza di pagamento; esclusione di spese pagabili l’anno dopo; sottrazione contenzioso non chiudibile; sottrazione quota “di cui FPV”; inclusione altri fondi spesa, esclusi fondi di riserva).

Il resoconto chiarisce il senso: la 3ª condizione richiede di iscrivere in bilancio stanziamenti di cassa non inferiori alla sommatoria delle obbligazioni già assunte (esigibili) e delle spese previste esigibili nell’esercizio.

E’ un pavimento minimo di cassa sulle spese, per evitare di sottostimare i pagamenti dovuti nell’anno (che poi esplodono in ritardi di pagamento).

Casi pratici:

Si esemplifica il verificarsi di due casi patologici diversi:                                                      

Caso A — Rispetto della 3ª ma violazione della 2ª – vale a dire il Limite massimo –

Si stima che molte spese saranno da pagare (cassa spese adeguata), ma le riscossioni previste sono basse: allora i pagamenti superano fondo cassa iniziale + riscossioni ⇒ manca liquidità (serve riprogrammare incassi/pagamenti).

Caso B — Rispetto della 2ª ma violazione la 3ª – vale a dire il Limite minimo –

La stima – bassa – dei pagamenti consente di rientrare nella liquidità disponibile, ma la cassa stanziata sulle spese non copre i residui esigibili + competenza esigibile: la programmazione non rappresenta quindi correttamente l’onere di pagamento dell’anno – con conseguente tensioni su debiti commerciali -.

FPV e sistemi informativi: orizzonte 2028

Il nuovo 9.4 affronta anche un nodo operativo spesso critico: se il gestionale non consente di gestire correttamente il FPV in previsione, l’ente deve ricorrere a una stima indicata in nota integrativa, con tempi di adeguamento non oltre l’esercizio 2028.

Decorrenza

Il testo chiarisce la decorrenza: dal bilancio di previsione 2027-2029 il rispetto delle tre condizioni garantisce la coerenza delle previsioni di cassa con la competenza, in attuazione della competenza finanziaria potenziata.

Inoltre, collega la costruzione della cassa a strumenti di programmazione finanziaria (come il piano dei flussi di cassa ex art. 6, co. 1, D.L. 155/2024) citandoli come buona pratica e sottolineando la possibilità di anticiparne elaborazione/approvazione.

Aspetto9.4 prima delle modifiche9.4 dopo le modifiche (ARCONET 28.1.2026)
ImpostazioneParagrafo breve, descrittivo: spiega la relazione tra competenza, cassa e residui.Riscrittura ampia, con taglio operativo: regole, verifiche e condizioni di coerenza della cassa.
Relazione competenza–cassa“Se tutto è riscosso/pagato nell’esercizio, cassa = competenza”.Ribadisce il concetto ma aggiunge: la cassa non può essere mera somma di competenza + residui.
ResiduiSi ricorda che i residui derivano da ritardi e che sono obbligazioni esigibili (richiamo al riaccertamento straordinario).Analizza le cause (difficoltà di riscossione/ritardi) e impone di stimarne gli effetti nelle previsioni di cassa.
Come si stima la cassaIndicazione generale: la cassa include anche riscossioni/pagamenti in c/residui e considera ritardi presunti.Elenca componenti contabili da considerare “almeno”: FCDE (competenza), FCDE nel risultato (residui), residui/spese in contenzioso.
FCDENon citato espressamente nel testo precedente.Entra come elemento strutturale per rettificare la stima degli incassi (in competenza ed a residui).
Contenzioso/contestazioniNon disciplinato nel vecchio 9.4.Esplicitato: residui passivi e “di cui già impegnato” in contenzioso che non si chiude nell’anno vanno trattati nelle verifiche.
Partite di giroNon trattate nel testo breve.Chiarito che anche la cassa delle partite di giro non è mera sommatoria: conta scadenza/esigibilità effettiva.
Verifiche/limiti numericiAssenti.Introduce 3 condizioni di coerenza (entrate, pagamenti, spese) da rispettare in approvazione e in ogni variazione.
FPV e gestione informaticaNon affrontato.Regola specifica su quota “di cui FPV” e, se il gestionale non gestisce FPV in previsione, stima in nota integrativa e adeguamento entro il 2028.
DecorrenzaNon presente (testo di principio).Richiamo esplicito: dal bilancio 2027-2029 le 3 condizioni garantiscono coerenza cassa/competenza.
Buone praticheNon previste.Suggerita la predisposizione della cassa contestualmente al piano annuale flussi di cassa ex art. 6, co. 1, D.L. 155/2024.

Si propone un file excel di riepilogo al fine della verifica delle tre condizioni sopra descritte:

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