Entro il 9 ottobre 2025 tutte le pubbliche amministrazioni appartenenti ad uno Stato UE in cui la moneta è l’euro dovranno garantire il servizio di ricezione e di invio di bonifici istantanei ai sensi del regolamento UE 2024/886 del 13.3.2024.
La Circolare RGS n. 2 del 3.2.2025 conferma che la semplificazione dell’attività di controllo di competenza dei tesorieri con riferimento al limite degli stanziamenti di competenza e di cassa degli enti locali consente una più celere gestione dei controlli preliminari all’esecuzione del pagamento ma ritiene invariate le disposizioni già diramate con la precedente Circolare RGS n. 22/2018.
In sintesi viene chiarito quanto segue:
– per i pagamenti effettuati dalle PA: “…Si ritiene quindi di poter affermare che, anche per i bonifici istantanei disposti da una pubblica amministrazione, compatibilmente con l’operatività e le tempistiche tecniche delle procedure di tesoreria e gli orari di apertura dei sistemi, il momento della “ricezione” dell’ordine di pagamento, come inteso dal Regolamento, si pone al termine dei controlli e delle verifiche da parte del PSP del pagatore – PSP è l’acronimo del prestatore dei servizi di pagamento, vale a dire il tesoriere, mentre USP individua gli utilizzatori dei servizi di pagamento n.d.a. – sopra richiamati e di cui alla circolare 22 del 2018, ivi inclusi quelli relativi alla verifica del beneficiario, e che i 10 secondi decorrano dal momento in cui il bonifico viene ricondotto nella procedura di pagamento.”;
– per i pagamenti ricevuti dalle PA: “Si ritiene quindi di poter affermare che, anche per i bonifici istantanei disposti da una pubblica amministrazione, compatibilmente con l’operatività e le tempistiche tecniche delle procedure di tesoreria e gli orari di apertura dei sistemi, il momento della “ricezione” dell’ordine di pagamento, come inteso dal Regolamento, si pone al termine dei controlli e delle verifiche da parte del PSP del pagatore sopra richiamati e di cui alla circolare 22 del 2018, ivi inclusi quelli relativi alla verifica del beneficiario, e che i 10 secondi decorrano dal momento in cui il bonifico viene ricondotto nella procedura di pagamento. Il PSP, pertanto, in attesa di rendere disponibili i fondi del bonifico istantaneo, si impegna a non rifiutare eventuali ordini di pagamento o ad eseguirli senza ricorrere all’eventuale anticipazione.”.
Cercheremo nel presente articolo di esaminare nel dettaglio le implicazioni operative per gli addetti alla contabilità comunale delle nuove disposizioni di pagamento in entrata ed in uscita che saranno applicate dai tesorieri comunali entro il 9 ottobre 2025, con particolare riferimento ai principali controlli di competenza del tesoriere come da circolare RGS 2/2025.
A fini operativi, per dare attuazione alla nuova disciplina comunitaria[1], con determina AGID n. 51 del 1.4.2025 è stato emanato il nuovo standard OPI 1.8 relativo alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico ed afferente vademecum di supporto per l’emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+.
Il controllo del limite degli stanziamenti di competenza e di cassa
Le responsabilità di controllo dei tesorieri comunali con riferimento ai limiti degli stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa previste dagli artt. 216 e 226 del Tuel si sono notevolmente ridotte a seguito dell’art. 57, co. 2-quater, D.L. 124/2019, conv. con modif. in L. 157/2019, che ha comportato l’eliminazione della verifica del rispetto del limite degli stanziamenti di competenza e di cassa in capo al tesoriere. In ogni caso gli enti locali, dovendo obbligatoriamente utilizzare[2] per i loro incassi e pagamenti la piattaforma SIOPE+, hanno l’obbligo di riconciliare, almeno trimestralmente[3], i dati dei pagamenti disposti dall’ente con i dati estraibili da SIOPE+, le cui risultanze vanno allegate al rendiconto secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 4, lett. l), D. Lgs. 118/2011. Quindi, anche in caso di effettuazione di mandati oltre gli stanziamenti di competenza e/o di cassa[4], oltre all’illegittimità del pagamento disposto e salvo le eccezioni previste dall’ordinamento[5], l’ente dovrà riallinearsi a SIOPE+ con successiva ed apposita variazione di bilancio e/o di cassa entro la più prossima verifica di cassa trimestrale. Il fatto che SIOPE+ non blocchi i mandati per carenza di stanziamento non rende pertanto meno trasparente la gestione contabile comunale dato che in ogni verifica di cassa trimestrale e nel rendiconto gli importi registrati devono corrispondere ai dati indicati negli allegati SIOPE+, dato che i dati di SIOPE+ sono dati ufficiali. In sintesi, pur non costituendo un controllo bloccante, nè del tesoriere nè del sistema SIOPE+, il controllo del limite degli stanziamenti di competenza e di cassa è molto più stringente ed effettivo oggi di quanto sia mai stato in precedenza, ogni sconfinamento è infatti immediatamente rilevabile sia in sede di verifica di cassa sia in sede di rendiconto rendendo obbligatoria e cogente, in caso di sconfinamenti, la necessità di riallineare i dati della contabilità comunale alle risultanze SIOPE+ nel più breve tempo possibile.
Le modalità operative per le PA dal 9 ottobre
Al fine di assicurare il corretto funzionamento e l’integrazione del mercato UE il Regolamento (UE) 2024/886 del 13.3.2024 determina i requisiti applicabili ai bonifici istantanei in euro, aggiuntivi rispetto ai requisiti generali già applicabili a tutti i bonifici in modo uniforme nei paesi di riferimento.
Principali requisiti ulteriori dei bonifici istantanei validi anche per le PA
1. Eseguibilità temporale
I bonifici istantanei in euro devono essere eseguibili immediatamente e disponibili 24 ore su 24 7 giorni su 7, ogni giorno di calendario. Tale caratteristica intrinseca dei bonifici istantanei – vedasi considerando n. 8 del regolamento – ha effetti sull’accredito, la valuta ed il momento di ricezione dell’ordine di pagamento. Tutti i tesorieri devono poter offrire, contestualmente ai bonifici non istantanei, l’eseguibilità di bonifici istantanei.
2. Sicurezza di eseguibilità
L’unico fattore determinante della corretta esecuzione dell’operazione dei bonifici, istantanei e non istantanei, è l’identificativo unico[6], vale a dire l’Iban così come individuato dal considerando n. 88 del regolamento. La correttezza dell’Iban indicato dal pagatore è quindi l’unico fattore che rende correttamente eseguita l’operazione di bonifico. I PSP, pertanto i tesorieri, non sono tenuti a verificare la corrispondenza dell’Iban al nome del beneficiario indicato nell’ordinativo di pagamento. A tal fine i tesorieri devono mettere a disposizione dei soggetti pagatori un servizio di verifica utilizzabile in via preliminare rispetto all’autorizzazione definitiva all’esecuzione del bonifico da parte dei medesimi soggetti pagatori.
Il considerando n. 22 del regolamento precisa che i PSP – quindi i tesorieri nel caso di PA – non sono responsabili dell’esecuzione di un bonifico a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un Iban errato, nella misura in cui offrono un apposito servizio di verifica. In caso contrario invece dovrebbero immediatamente rimborsare al pagatore l’importo del bonifico.
3. Il servizio di verifica
Il considerando n. 23 del regolamento individua delle regole uniformi a livello di Unione per il servizio di verifica della corrispondenza tra Iban – o identificativo unico – e nome del beneficiario del bonifico, sia istantaneo sia non istantaneo.
Alla luce della particolare tempistica dei bonifici istantanei gli istituti tesorieri non sono in grado di verificare entro i termini previsti le operazioni segnalate ed incontrano pertanto delle difficoltà operative ad offrire servizi di pagamento e/o ricezione di bonifici istantanei in modo affidabile e prevedibile in tutta l’Unione. Quindi il considerando n. 28 del regolamento ha previsto che l’obbligo di offrire il servizio di verifica dovrebbe potersi applicare contestualmente all’obbligo di offrire il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei.
Qualora il PSP del pagatore non abbia ricevuto dal PSP del beneficiario un messaggio che confermi che i fondi sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario entro 10 secondi dal momento della ricezione, il PSP del pagatore riporta immediatamente il conto di pagamento del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.
4. L’importo limite predeterminabile dei bonifici istantanei
Il tesoriere PSP deve offrire la possibilità di fissare un limite di importo massimo del bonifico istantaneo su base giornaliera o per singola operazione a discrezione del soggetto pagatore ai sensi del art. 5 bis, n. 6, regolamento UE 260/2012 modificato dal reg. UE 886/2024. Tale importo deve essere modificabile dal soggetto pagatore.
5. Commissioni
Le eventuali commissioni applicate dal PSP al bonifico istantaneo non devono essere superiori alle commissioni applicate sui bonifici di tipo corrispondente.
Il servizio di verifica – art. 5 quater regolamento UE 260/2012 modif. dal reg. UE 886/2024 –
L’art. 5 quater in esame disciplina il servizio di verifica del beneficiario che il PSP tesoriere deve mettere a disposizione del pagatore USP prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico anche – ma non solo – istantaneo a prescindere dal canale di pagamento utilizzato.
Questo servizio permetterà di verificare, anche se il beneficiario è una persona giuridica, che i dati di un bonifico (Iban e nome del beneficiario) siano corretti, prima che il bonifico venga inviato.
Il sistema invierà una richiesta alla banca del destinatario per confrontare i dati inseriti dal cliente con quelli reali. A seconda del risultato, il cliente riceverà un avviso che potrà essere di corrispondenza totale, parziale o assente. In caso di discrepanze, il sistema non bloccherà automaticamente il bonifico, ma avviserà il cliente del rischio, lasciandogli la decisione finale se procedere o meno.
Gli effetti delle informazioni ricevute dal pagatore dal servizio di verifica
La disponibilità del servizio di verifica strutturato in modo conforme al nuovo art. 5 quater del regolamento UE 260/2012 ha precise implicazioni giuridiche in merito alla responsabilità dei PSP tesorieri ed al conseguente diritto di rimborso degli enti utilizzatori del servizio di tesoreria – USP -. Ai sensi dell’art. 88, direttiva UE 2015/2366, un PSP non può infatti essere ritenuto responsabile dell’esecuzione di un bonifico a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico – Iban – errato, a condizione di aver messo a disposizione dell’USP il servizio di verifica preliminare all’autorizzazione definitiva del bonifico da parte del pagatore, così come individuato dal regolamento UE 886/2024. Il termine per l’effettiva implementazione del servizio di verifica disciplinato dal regolamento è il 9 ottobre 2025 per i tesorieri UE in cui la moneta è l’euro.
La conferma dell’assenza di responsabilità del tesoriere nella giurisprudenza nazionale
L’ordinanza della Cassazione civile, sez. I, 29.7.2024, n. 21105, con riferimento ad un bonifico non istantaneo dispone che: “…l’esonero di responsabilità opera a favore di tutti i prestatori di pagamento coinvolti nell’esecuzione del bonifico e li autorizza ad eseguire l’operazione in conformità dell’Iban fornito dall’utilizzatore, senza tener conto di ulteriori informazioni contenute nell’ordine, quale appunto l’indicazione del nominativo del beneficiario.” L’autorevole corte conferma quindi che a carico della banca tesoriere non vi è l’obbligo di rilevare l’incoerenza dell’Iban del conto corrente con il nominativo.
In sintesi, i tesorieri, come tutti gli intermediari bancari, non sono tenuti ad effettuare il c.d. “controllo di congruità” vale a dire ad incrociare l’informazione sul beneficiario con quella del titolare del conto d’accredito.
La Corte si è espressa sulla base dell’art. 24, co. 3, D. Lgs. 11/2010[7]: “Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utente anche qualora quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico. (omissis)…il diritto europeo ha effettuato una scelta esplicita nel senso di uniformare le prassi in uso nell’industria dei servizi di pagamento sulle procedure di trasferimento dei fondi previste dallo schema SEPA, basate sul principio che il conto di destinazione del bonifico s’individua tramite il solo IBAN, al fine di consentire il trattamento completamente automatizzato dell’ordine di bonifico secondo gli standards elaborati dal consorzio interbancario SWIFT.”
Il comma 3 sopra riportato è da interpretare, secondo l’ordinanza in esame, quale esonero per entrambi gli intermediari dall’eseguire il controllo di congruità tra Iban e beneficiario del bonifico. In tal modo viene esclusa la responsabilità della banca per tutte quelle operazioni eseguite secondo l’Iban indicato dal pagatore a beneficiari rivelatisi errati. La Corte afferma infatti che è preciso onere del pagatore – applicabile anche nel caso di PA – quello di controllare la correttezza dei dati dell’operazione e, in particolare, dell’Iban, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione. La banca pagatrice è quindi responsabile solo se paga su un Iban errato rispetto a quanto indicatole dal soggetto pagatore.
Il controllo della corrispondenza tra Iban e soggetto beneficiario a carico della PA
Nella PA, alla luce della normativa vigente sopra sinteticamente riportata, è obbligo degli uffici di pagamento verificare la corrispondenza tra Iban di accredito e soggetto beneficiario dei fondi, sia in caso di soggetti fisici che di persone giuridiche. Nessun rimborso spetterà infatti alla PA nel caso in cui a fronte di Iban formalmente corretti vengano accreditati fondi rivelatisi poi non spettanti a beneficiari errati, cui l’Iban era formalmente intestato. La verifica di corrispondenza o “verifica di congruità” diventa pertanto ancora più importante in vigenza dell’introduzione dello strumento del bonifico istantaneo anche nel mondo della PA per tutti i pagamenti di competenza, siano essi pagamenti di fatture verso fornitori, o stipendi o altro genere di contributi a favore di terzi. A tal fine sarà indispensabile poter utilizzare il sistema di verifica – in via preliminare rispetto all’autorizzazione definitiva al bonifico – che il tesoriere dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione di tutte le PA al fine di poter invocare l’esonero di responsabilità previsto dalla normativa per i PSP che mettono a disposizioni dei propri clienti tale servizio in modo conforme alle prescrizioni sopra elencate dal regolamento UE 886/2024.
[1] Il termine ultimo del 9 ottobre 2025 per l’implementazione dei bonifici istantanei anche nella PA è infatti esplicitamente previsto dall’art. 1, co. 2, Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.3.2024, immediatamente vincolante ed applicabile come legge nazionale negli stati UE ai sensi dell’art. 288 del TFUE.
[2] La codifica SIOPE è condizione di legittimità dei pagamenti degli enti locali ai sensi dell’art. 216, co. 2, D. Lgs. 267/2000, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, come previsto dall’art. 80 D. Lgs. 118/2011.
[3] Il problema dell’eventuale discordanza è verificabile in sede di ogni prevista verifica trimestrale di cassa, che deve concludersi, in ogni caso, con un riallineamento tramite riconciliazione tra i dati di SIOPE+ ed i dati della contabilità dell’ente, pena la segnalazione in tal senso del revisore competente sia al tesoriere sia all’amministrazione comunale.
[4] Ai sensi del punto 11.10, All. 4/2, D. Lgs. 118/2011, lo stanziamento di cassa costituisce un limite di pagamento per il tesoriere. Pertanto, a seguito del riaccertamento annuale dei residui in vigenza del bilancio approvato per l’esercizio è necessario che l’ente provveda alle necessarie e conseguenziali variazioni degli stanziamenti di cassa.
[5] Le eccezioni contemplate dall’ordinamento per l’effettuazione di spese non previste dagli stanziamenti di bilancio riguardano spese di somma urgenza – art. 191, co. 3, Tuel – e le spese addebitate tramite RID/SDD nel conto di tesoreria (utenze, rimborso rate dei mutui, ecc.) nonchè stipendi, risarcimenti esecutivi e pagamenti equivalenti.
[6] Vedasi art. 4, n. 33, Direttiva (UE) 2015/2366: L’identificativo unico è definito come: “…la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento e/o il conto di pagamento dell’altro utente del servizio di pagamento per un’operazione di pagamento;”
[7] Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE (PSD – Payment Services Directive)

