News
30 Ottobre 2026

ARCONET 21/7: canone unico, controlli BDAP e sperimentazione accrual

ARCONET 21/7: canone unico, controlli BDAP e sperimentazione accrual

La riunione del 21 luglio 2026 consegna agli enti territoriali un’agenda contabile molto concreta: nuova classificazione del canone unico dal 2027, controlli BDAP più stringenti già dal rendiconto 2026, rilancio della procedura per la formazione del rendiconto e avvio dei lavori sulla sperimentazione accrual. Sullo sfondo resta il nodo delle variazioni di bilancio e del ruolo dell’organo di revisione, soprattutto quando l’urgenza rischia di diventare una scorciatoia.

Il resoconto della riunione ARCONET del 21 luglio 2026 mette insieme questioni diverse, ma tutte riconducibili a un’unica traiettoria: la contabilità degli enti territoriali viene progressivamente spinta verso una maggiore analiticità, una più stretta coerenza tra documenti approvati e dati trasmessi e un controllo sempre meno confinato alla fase finale.

Non si tratta, dunque, dell’ennesimo aggiornamento tecnico destinato a rimanere negli allegati del d.lgs. 118/2011. Le decisioni assunte e il programma delineato producono effetti sull’impostazione del bilancio, sulla gestione delle codifiche, sui tempi del rendiconto, sull’organizzazione degli uffici, sui rapporti con i fornitori dei software e sul ruolo dei revisori.

La Commissione ha affrontato i seguenti temi: lo schema di decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118/2011; i risultati del primo anno di applicazione a regime della procedura BDAP per l’elaborazione del rendiconto; le schede ricognitive sulle variazioni di bilancio delle Regioni e degli enti locali; il programma dei lavori per la sperimentazione della riforma PNRR 1.15.

Canone unico: dal principio di diritto alla riclassificazione contabile

La Commissione ha approvato all’unanimità lo schema di decreto ministeriale che adegua il piano dei conti, gli schemi di rendiconto e gli altri allegati al d.lgs. 118/2011 alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026.

Il principio affermato dalla Corte è netto: il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplinato dall’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019, ha in ogni caso natura tributaria.

ARCONET traduce ora tale qualificazione sul piano contabile. Nel modulo finanziario del piano dei conti vengono introdotte specifiche voci al Titolo 1 delle entrate, tra le quali:

  • E.1.01.01.78.000 per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
  • E.1.01.01.79.000 per il canone relativo all’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati;
  • le relative articolazioni, distinguendo l’attività ordinaria di gestione da quella di verifica e controllo.

Sono aggiornati anche i moduli economico e patrimoniale del piano dei conti, gli schemi del rendiconto, gli allegati al documento tecnico di accompagnamento e al PEG, nonché l’elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie.

Le nuove codifiche del piano dei conti si applicheranno dal 1° gennaio 2027, mentre le corrispondenti modifiche agli schemi del rendiconto decorreranno dal rendiconto 2027. Gli enti hanno quindi un tempo apparentemente congruo per adeguare bilancio, PEG e sistemi informativi. Apparentemente, perché una riclassificazione che attraversa contabilità finanziaria, economica e patrimoniale richiede verifiche preventive sui capitoli, sulle anagrafiche e sulle procedure di accertamento e riscossione.

La questione era stata già esaminata nell’approfondimento ARCONET: canone unico. Il nuovo resoconto conferma il passaggio dalla qualificazione giuridica all’attuazione contabile: la natura tributaria non resta un’affermazione di principio, ma ridisegna l’intera catena di classificazione dell’entrata.

Rendiconto tramite BDAP: pochi Comuni e tempi da programmare

La Commissione ha poi esaminato i risultati del primo anno di applicazione a regime della procedura BDAP per l’elaborazione del rendiconto della gestione, disponibile dal rendiconto 2025 per Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni.

La procedura consente di ottenere un rendiconto conforme allo schema dell’allegato 10 al d.lgs. 118/2011, con l’indicazione in copertina e a piè di pagina dell’esito dei controlli BDAP, e garantisce la corrispondenza tra il documento formalmente approvato dagli organi dell’ente e quello acquisito dalla banca dati. Nel corso della riunione tale esito è stato definito una “certificazione RGS”. L’espressione rende bene il valore del controllo, ma non deve essere intesa come sostitutiva delle responsabilità proprie dell’ente, dell’organo consiliare e del revisore.

I dati mostrano un’adesione soddisfacente per alcuni comparti e ancora modesta per i Comuni. Hanno aderito 717 enti: 4 Regioni, 24 Province, 5 Città metropolitane e 684 Comuni. L’incidenza sul rispettivo comparto è pari al 18,2 per cento per le Regioni, al 27,3 per cento per le Province, al 33,3 per cento per le Città metropolitane e soltanto all’8,7 per cento per i Comuni.

Tra i 713 enti locali aderenti, per 572 la BDAP ha acquisito il rendiconto approvato in Consiglio seguendo correttamente la procedura; 131 hanno concluso l’iter senza utilizzare il PDF prodotto dalla BDAP e, per 10 Comuni, la banca dati non ha acquisito il rendiconto approvato in Consiglio.

La criticità principale non riguarda la registrazione, ma i tempi. Diversi enti hanno rinunciato alla procedura per rispettare le scadenze di approvazione da parte della Giunta o del Consiglio, soprattutto quando sono stati necessari più invii per superare gli errori segnalati dalla BDAP nei periodi di maggiore afflusso.

La risposta della Commissione è la programmazione anticipata delle attività. Corretta, ma non risolutiva. Se una procedura produce un documento più affidabile e perfettamente corrispondente ai dati acquisiti, il suo utilizzo deve essere organizzato per tempo. In ogni caso una piattaforma nazionale non può ignorare i picchi fisiologici legati alle scadenze comuni a migliaia di enti. La programmazione deve essere richiesta agli uffici, ma anche garantita dal sistema.

Per il prossimo rendiconto diventa quindi opportuno definire un calendario interno che anticipi la chiusura delle elaborazioni, preveda il tempo necessario per eventuali reinvii e coordini servizio finanziario, organo esecutivo, revisore e Consiglio. Arrivare alla BDAP a ridosso della seduta consiliare significa trasformare ogni errore in un’emergenza.

Il tema si collega direttamente alle novità esaminate nell’articolo BDAP e residui al V livello: cosa cambia con il D.M. 12 giugno 2026. La direzione è la stessa: il sistema richiede dati più granulari, coerenti fin dall’origine e controllabili a livello analitico. La qualità del dato non può più essere costruita soltanto al momento dell’invio. Deve invece nascere dalla corretta configurazione del sistema contabile e dalla gestione quotidiana.

Variazioni di bilancio: il parere del revisore tra urgenza reale e controllo tardivo

Il confronto sulle schede ricognitive delle variazioni di bilancio ha fatto emergere questioni tutt’altro che secondarie.

Per gli enti locali è rimasto aperto il tema del parere sulle variazioni adottate dalla Giunta in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del TUEL. Una posizione ritiene che il parere debba essere acquisito sulla proposta di deliberazione della Giunta; un’altra osserva che, in presenza di un’urgenza effettiva, l’intervento del revisore può avvenire soltanto in sede di ratifica consiliare.

Il problema è molto concreto. Se la variazione urgente viene utilizzata in assenza di una reale urgenza, il parere reso al momento della ratifica rischia di ridursi a una presa d’atto: la deliberazione ha già prodotto effetti e la mancata ratifica potrebbe aprire la strada alla formazione di debiti fuori bilancio. Se, invece, l’urgenza esiste davvero, pretendere sempre un parere preventivo può risultare incompatibile con la stessa natura dello strumento.

La Commissione, preso atto dei diversi orientamenti, ha scelto di segnalarli in nota, assegnando alla scheda una funzione ricognitiva. È una soluzione prudente, ma lascia agli enti l’onere di disciplinare con chiarezza tempi, flussi documentali e responsabilità. L’urgenza non può diventare una formula di stile inserita in deliberazione. Deve essere motivata e verificabile.

Un chiarimento riguarda il perimetro delle variazioni di esigibilità attribuite dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del TUEL ai responsabili della spesa o, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, al responsabile finanziario. ARCONET precisa che tale competenza è limitata alle variazioni relative ai contributi a rendicontazione e alle operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della spesa correlata. Non tutte le variazioni determinate da un mutamento dell’esigibilità possono quindi essere adottate con determina: quelle non riconducibili alle fattispecie tassativamente indicate dalla lettera e-bis restano di competenza della Giunta. Di conseguenza:

Variazione di esigibilitàCompetenza
Contributi a rendicontazioneResponsabile della spesa o, in assenza di disciplina, responsabile finanziario
Indebitamento già autorizzato e perfezionato, contabilizzato secondo la spesa correlataResponsabile della spesa o responsabile finanziario
Altre variazioni di esigibilità effettuate durante la gestioneGiunta
Reimputazioni effettuate con il riaccertamento ordinarioGiunta, ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011

Accrual: la sperimentazione comincia dall’organizzazione

L’ultimo punto è quello con l’orizzonte più ampio. Il decreto-legge 107/2026 ha affidato ad ARCONET la predisposizione degli schemi di decreto per la sperimentazione della riforma PNRR 1.15 da parte degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali.

Il programma presentato il 21 luglio è ancora una proposta, destinata a essere precisata sulla base delle osservazioni dei componenti della Commissione. I lavori inizieranno a settembre 2026 e dovrebbero condurre a due decreti: un primo provvedimento, nei primi mesi del 2027, per individuare gli enti sperimentatori e le attività propedeutiche; un secondo decreto, entro il 30 giugno 2027, per disciplinare lo svolgimento della sperimentazione.

La sperimentazione è prevista per gli esercizi 2028 e 2029, in vista dell’avvio a regime dal 1° gennaio 2030. La proposta iniziale ipotizza il coinvolgimento di 4 Regioni, 3 Città metropolitane, 7 Province e 20 Comuni, dei quali 5 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, insieme ai relativi organismi ed enti strumentali. Almeno uno degli enti strumentali coinvolti dovrà adottare esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale.

Entro il 15 settembre 2026 i componenti di ARCONET potranno presentare le candidature per i due gruppi di lavoro incaricati di definire gli allegati 4/3 e 4/4 sperimentali. Nello stesso termine, Conferenza delle Regioni, UPI e ANCI sono invitate a indicare gli enti disponibili alla sperimentazione. I gruppi dovrebbero essere costituiti nella riunione del 23 settembre.

Gli enti candidati dovranno affrontare già nel 2027 attività organizzative rilevanti: individuare la struttura responsabile del coordinamento della contabilità economico-patrimoniale e degli inventari, nominare un referente, aggiornare e riclassificare gli inventari, adeguare i sistemi informativi e garantire l’autonomia delle scritture economico-patrimoniali rispetto a quelle finanziarie, pur mantenendo il collegamento attraverso una mappa dei processi e degli eventi contabili.

Non è prevista una doppia contabilità economico-patrimoniale. Le scritture finanziarie e quelle economico-patrimoniali saranno autonome, ciascuna fondata sulle proprie regole, ma raccordate attraverso i processi amministrativo-contabili. È uno dei passaggi più delicati della riforma: non basta aggiungere nuovi conti al software, occorre ripensare il modo in cui gli eventi gestionali generano le registrazioni.

Per inquadrare la disciplina generale resta utile l’approfondimento Contabilità accrual: cosa prevedono i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del D.L. 107/2026. Il resoconto ARCONET aggiunge ora la dimensione operativa: cronoprogramma, composizione del campione, allegati da riscrivere, requisiti informatici e attività preparatorie.

I decreto-legge 107/2026 non autorizza ARCONET a semplificare la contabilità finanziaria. La sperimentazione accrual, quindi, non porterà automaticamente una riduzione degli adempimenti esistenti. È il punto sul quale la distanza tra disegno riformatore e capacità amministrativa degli enti rischia di diventare più evidente.

Cosa devono fare ora gli enti

Il resoconto del 21 luglio non impone un unico adempimento immediato, ma suggerisce una sequenza di verifiche che gli uffici non dovrebbero rinviare:

  1. pianificare con anticipo l’utilizzo della procedura BDAP per il prossimo rendiconto, includendo i tempi per eventuali correzioni e reinvii;
  2. predisporre l’adeguamento dal 2027 dei capitoli e delle codifiche riferite al canone unico;
  3. chiarire nel regolamento e nei flussi interni quando acquisire il parere del revisore sulle variazioni urgenti;
  4. per gli enti interessati alla sperimentazione accrual, valutare subito organizzazione, inventari, competenze interne e interoperabilità dei sistemi informativi.

ARCONET sta passando dalla costruzione delle regole alla verifica della loro applicazione concreta. La BDAP, in questo quadro, non è più soltanto il luogo nel quale depositare dati già prodotti: diventa un’infrastruttura di controllo capace di condizionare a monte codifiche, tempi e procedure.

L’obiettivo è una contabilità più attendibile e confrontabile. Ma l’attendibilità non nasce da un timbro digitale apposto alla fine del processo. Nasce dalla qualità delle scritture, dall’organizzazione degli uffici e dalla capacità di governare la transizione. Se questi elementi mancano, l’innovazione rischia di limitarsi a certificare con maggiore precisione le difficoltà che già conosciamo.

Aggiornamento – D.M. 8 settembre 2026

Le modifiche contabili approvate dalla Commissione ARCONET il 21 luglio 2026 sono state recepite nel D.M. 8 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026.

L’articolo 2 conferma l’introduzione delle nuove codifiche del canone unico patrimoniale e del canone relativo all’occupazione delle aree destinate a mercati nei moduli finanziario, economico e patrimoniale del piano dei conti integrato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Sono inoltre confermati gli aggiornamenti degli schemi del rendiconto, a partire dal rendiconto 2027, e del PEG, a partire dal bilancio di previsione 2027-2029.

Richiesta di iscrizione alla Newsletter dal sito IlBilanciodelComune.it