L’art. 2, comma 1, del D.L. 7 agosto 2026, n. 144 disapplica, per le amministrazioni soggette all’art. 33 del D.L. 34/2019, i limiti previsti dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 296/2006. Viene meno il doppio controllo tra sostenibilità finanziaria delle assunzioni e tetti storici di spesa, ma non scompare l’obbligo di verificare la compatibilità della programmazione con gli equilibri di bilancio.
L’art. 2, comma 1, del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 e in vigore dall’8 agosto 2026, dispone che alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La disposizione modifica in misura rilevante il sistema dei controlli sulla spesa di personale degli enti locali. Il legislatore elimina infatti la sovrapposizione tra due regimi costruiti secondo criteri differenti: da una parte i limiti storici introdotti dalla legge finanziaria 2007; dall’altra il sistema delle capacità assunzionali fondato sulla sostenibilità finanziaria, introdotto dall’art. 33 del D.L. 34/2019 e attuato, per i Comuni, dal D.P.C.M. 17 marzo 2020.
Il decreto-legge è immediatamente efficace, ma dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Nella fase di prima applicazione sarà quindi necessario tenere conto anche delle eventuali modifiche apportate in sede parlamentare.
I limiti che non trovano più applicazione
Per gli enti ricompresi nell’ambito dell’art. 33 del D.L. 34/2019 vengono meno:
- il principio di riduzione della spesa di personale rispetto all’anno precedente, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 per gli enti già soggetti al patto di stabilità interno;
- il limite rappresentato dal valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, fissato dal comma 557-quater;
- il tetto corrispondente alla spesa di personale sostenuta nell’anno 2008, previsto dal comma 562 per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.
Non si tratta, pertanto, di una nuova deroga da applicare a singole componenti della spesa, ma della disapplicazione integrale dei tre commi nei confronti delle amministrazioni già assoggettate al sistema della sostenibilità finanziaria.
Il riferimento utilizzato dalla norma alle «amministrazioni soggette ai vincoli di cui all’articolo 33» richiede comunque una preventiva verifica dell’ambito soggettivo. La disapplicazione non opera indistintamente per ogni amministrazione pubblica o per ogni ente locale, ma soltanto nei confronti degli enti ai quali si applicano i differenti regimi assunzionali disciplinati dallo stesso art. 33.
Dal doppio binario a un unico parametro finanziario
Come evidenziato nel precedente approfondimento sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale dal 1° gennaio 2025, il D.P.C.M. 17 marzo 2020 ha sostituito, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni, il criterio rigido del turn-over con un sistema imperniato sul rapporto tra spesa complessiva di personale ed entrate correnti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Fino all’entrata in vigore del D.L. 144/2026, tuttavia, il nuovo meccanismo non aveva determinato il venir meno dei limiti generali alla spesa fissati dalla legge 296/2006. Il Comune era pertanto tenuto a svolgere verifiche parallele:
- calcolare la propria posizione rispetto ai valori soglia stabiliti dal D.P.C.M. 17 marzo 2020;
- determinare la capacità assunzionale consentita dall’art. 33 del D.L. 34/2019;
- verificare, nello stesso tempo, il rispetto della media 2011-2013 o, per gli enti interessati, del limite relativo all’anno 2008.
I due controlli rispondevano a logiche non coincidenti. Il primo misura la sostenibilità dinamica della spesa in relazione alle entrate; il secondo cristallizzava il livello massimo della spesa sulla base di esercizi ormai lontani. Ne derivava che un ente poteva risultare finanziariamente virtuoso secondo i parametri dell’art. 33 e disporre, in astratto, di capacità assunzionale, ma incontrare ancora il limite della spesa storica.
L’art. 2 del D.L. 144/2026 risolve tale interferenza. Per gli enti destinatari della disposizione, il parametro decisivo diventa quello della sostenibilità finanziaria previsto dall’art. 33, senza la concorrente verifica dei tetti stabiliti dai commi 557, 557-quater e 562.
Cosa non viene abolito
La portata della novità non deve essere confusa con una generale liberalizzazione della spesa di personale.
Resta pienamente operativo il sistema previsto dall’art. 33 del D.L. 34/2019 e dai relativi decreti attuativi. Per i Comuni continuano quindi a rilevare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, i valori soglia distinti per fascia demografica e gli obblighi di rientro previsti per gli enti che si collocano oltre i parametri massimi.
La spesa di personale non cessa, dunque, di essere calcolata. Essa continua a costituire il numeratore del rapporto attraverso il quale viene misurata la sostenibilità finanziaria delle assunzioni. Ciò che viene meno è il suo confronto con i valori storici della media 2011-2013 o dell’esercizio 2008.
Restano inoltre fermi:
- il rispetto degli equilibri di bilancio e della sostenibilità pluriennale della spesa;
- la necessità di assicurare la copertura finanziaria delle assunzioni per l’intera durata del rapporto di lavoro;
- gli obblighi di programmazione contenuti nella sottosezione del PIAO dedicata al piano triennale dei fabbisogni di personale;
- i vincoli e i divieti assunzionali previsti da altre disposizioni;
- i limiti specifici applicabili a determinate componenti della spesa, tra i quali il tetto al trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, salvo le deroghe espressamente introdotte dal legislatore.
La norma interviene esclusivamente sui tre commi espressamente richiamati. Non è quindi possibile estenderne gli effetti, in via interpretativa, ad altri limiti o adempimenti in materia di personale.
Gli effetti sulla programmazione del fabbisogno
Sul piano operativo, gli enti soggetti all’art. 33 dovranno adeguare le verifiche inserite negli atti di programmazione. Nella predisposizione o nell’aggiornamento del PIAO non sarà più necessario dimostrare il rispetto della media 2011-2013 o del limite della spesa 2008, mentre dovranno continuare a essere rappresentati con precisione:
- il valore della spesa di personale rilevante ai fini dell’art. 33;
- la media delle entrate correnti considerate secondo il decreto attuativo;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità da detrarre;
- il rapporto percentuale conseguito dall’ente e la fascia nella quale esso si colloca;
- il costo annuale e pluriennale delle assunzioni programmate;
- la permanenza degli equilibri di bilancio dopo l’attuazione del piano.
La semplificazione riguarda quindi il numero dei parametri da rispettare, non la qualità dell’istruttoria. Anzi, una volta eliminato il tetto storico, assume maggiore rilievo la corretta rappresentazione della sostenibilità finanziaria nel medio periodo. La presenza di una capacità assunzionale teorica non comporta automaticamente l’obbligo, né sempre l’opportunità, di utilizzarla integralmente: la decisione deve essere coerente con l’andamento delle entrate, con le altre spese permanenti e con gli equilibri prospettici dell’ente.
Il collegamento con l’incremento del trattamento accessorio
La disapplicazione dei limiti storici produce effetti anche sulle disposizioni che consentono agli enti locali di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio.
L’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, convertito dalla legge 69/2025, consente, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla norma, di superare il limite del 2016 previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. L’incremento, pur ammesso rispetto al tetto del salario accessorio, continuava però a incidere sulla spesa complessiva di personale e poteva scontrarsi con la media del triennio 2011-2013 o con il limite del 2008.
Per gli enti soggetti all’art. 33, tale ulteriore ostacolo viene ora meno. Restano, naturalmente, tutte le condizioni poste dall’art. 14, comma 1-bis, compresi il rispetto della sostenibilità finanziaria, la salvaguardia dell’equilibrio pluriennale di bilancio e l’asseverazione dell’organo di revisione. La disapplicazione dei commi 557, 557-quater e 562 non sostituisce né assorbe tali verifiche.
Le verifiche dell’organo di revisione
Anche l’attività dell’organo di revisione deve essere ricondotta al nuovo quadro normativo. Nei pareri sul PIAO, sulle variazioni della programmazione del personale e sugli atti che determinano incrementi stabili della spesa, il revisore non dovrà più attestare il rispetto dei tetti storici disapplicati, ma dovrà continuare a verificare:
- la corretta applicazione dell’art. 33 e del relativo decreto attuativo;
- l’attendibilità delle entrate utilizzate nel calcolo;
- la corretta quantificazione della spesa di personale;
- la copertura finanziaria delle assunzioni programmate;
- la sostenibilità della maggiore spesa negli esercizi successivi;
- il mantenimento degli equilibri di bilancio.
L’eliminazione di un vincolo formale non riduce, quindi, la responsabilità della programmazione. Sposta il controllo da un confronto con dati storici, spesso privi di collegamento con l’attuale struttura dell’ente, alla valutazione effettiva della capacità del bilancio di sostenere nel tempo la spesa derivante dalle scelte organizzative.
Conclusioni
L’art. 2, comma 1, del D.L. 144/2026 completa il passaggio dal contenimento della spesa basato su tetti storici al sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria. Per le amministrazioni soggette all’art. 33 del D.L. 34/2019 non trovano più applicazione i commi 557, 557-quater e 562 della legge 296/2006 e viene meno un doppio livello di verifica che, negli ultimi anni, aveva reso più complessa la programmazione del personale.
La novità è rilevante, ma deve essere letta con precisione: non attribuisce una capacità di spesa illimitata e non elimina gli altri vincoli assunzionali. Consente invece agli enti di programmare il fabbisogno senza essere condizionati da parametri riferiti al 2008 o al triennio 2011-2013, purché le assunzioni siano compatibili con i valori soglia, con la capacità finanziaria effettiva e con gli equilibri pluriennali del bilancio.
Il vecchio tetto viene meno ma la sostenibilità della scelta resta e diventa ancora più chiaramente il centro della responsabilità dell’ente.
Riferimenti normativi essenziali
- D.L. 7 agosto 2026, n. 144, art. 2, comma 1;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 33, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 557, 557-quater e 562;
- D.P.C.M. 17 marzo 2020;
- D.L. 14 marzo 2025, n. 25, art. 14, comma 1-bis, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23, comma 2.

