Con il D.M. 12 giugno 2026 – G.U. n. 142 del 22.6.2026 – il Ministero dell’economia e delle finanze ha aggiornato il D.M. 12 maggio 2016 sulle modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali alla BDAP.
Il decreto attua le disposizioni del co. 661, L. 199/2025, che ha previsto la ridefinizione delle modalità di trasmissione delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, al fine di acquisirle al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato.
Dal rendiconto 2026 i dati relativi ai residui iniziali e ai riaccertamenti dei residui dovranno essere trasmessi pertanto con un maggior grado di dettaglio.
Il quadro precedente
Il D.M. 12 maggio 2016 disciplinava l’invio alla BDAP dei bilanci di previsione, dei rendiconti, delle variazioni di bilancio, dei bilanci consolidati e del piano degli indicatori. Per il rendiconto della gestione, l’art. 3 prevedeva la trasmissione dei dati secondo la struttura del piano dei conti integrato.
Nel testo originario, alcune informazioni potevano essere compilate “almeno al quarto livello” del piano dei conti. Tra queste vi erano, per le entrate, i residui attivi iniziali e i riaccertamenti dei residui; per le spese, i residui passivi iniziali e i riaccertamenti dei residui.
| Rendiconto – Entrate | Regola D.M. 2016 |
| a4) residui attivi al 1° gennaio | almeno IV livello |
| a5) previsioni definitive di competenza | almeno IV livello |
| a6) previsioni definitive di cassa | almeno IV livello |
| a9) riaccertamento dei residui | almeno IV livello |
| Rendiconto – Spese | Regola D.M. 2016 |
| b6) residui passivi al 1° gennaio | almeno IV livello |
| b7) previsioni definitive di competenza | almeno IV livello |
| b8) previsioni definitive di cassa | almeno IV livello |
| b11) riaccertamento dei residui | almeno IV livello |
Cosa modifica il D.M. 12 giugno 2026
Il nuovo decreto interviene direttamente sull’art. 3 del D.M. 2016.
Per le entrate, la precedente frase:
“Le lettere a4), a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”
è sostituita da:
“Le lettere a5) e a6) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”.
Per le spese, la precedente frase:
“Le lettere b6), b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”
è sostituita da:
“Le lettere b7) e b8) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”.
Le previsioni definitive di competenza e di cassa continuano a poter essere compilate almeno al quarto livello; escono invece da questa semplificazione i residui iniziali e i riaccertamenti, che dovranno essere acquisiti con dettaglio al quinto livello.
| Dato | Prima | Dal rendiconto 2026 |
| Residui attivi iniziali | IV livello | V livello |
| Riaccertamento residui attivi | IV livello | V livello |
| Residui passivi iniziali | IV livello | V livello |
| Riaccertamento residui passivi | IV livello | V livello |
| Previsioni definitive competenza | IV livello | IV livello |
| Previsioni definitive cassa | IV livello | IV livello |
Differenza operativa tra quarto e quinto livello
Il piano dei conti integrato è costruito per livelli progressivi. Il quarto livello individua una famiglia contabile; il quinto livello individua la voce analitica effettiva.
Esempio lato spesa:
| Livello | Codice esemplificativo | Descrizione |
| I | U.1 | Spese correnti |
| II | U.1.03 | Acquisto di beni e servizi |
| III | U.1.03.02 | Acquisto di servizi |
| IV | U.1.03.02.05 | Utenze e canoni |
| V | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
Esempio lato entrata:
| Livello | Codice esemplificativo | Descrizione |
| I | E.3 | Entrate extratributarie |
| II | E.3.01 | Vendita di beni e servizi |
| III | E.3.01.02 | Entrate da servizi |
| IV | E.3.01.02.01 | Proventi da servizi |
| V | E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense |
Operativamente, quindi, non sarà più sufficiente comunicare alla BDAP che un residuo riguarda, ad esempio, “utenze e canoni”. Occorrerà indicare la voce puntuale – al V livello -: energia elettrica, acqua, gas, telefonia, canoni, licenze, ecc..
Effetti per gli enti
La modifica non cambia la natura contabile del residuo. Cambia però il livello di dettaglio con cui il residuo deve essere trasmesso e monitorato.
Per gli uffici finanziari questo comporta:
| Ambito | Impatto operativo |
| Codifica contabile | maggiore attenzione al quinto livello del piano dei conti |
| Riaccertamento ordinario | residui e cancellazioni dovranno essere leggibili per voce analitica |
| Software contabile | necessario verificare la corretta estrazione del flusso BDAP |
| Controlli | maggiore capacità di monitorare natura e composizione dei residui |
Il decreto stabilisce che gli aggiornamenti si applicano a decorrere dal rendiconto 2026.
In sintesi, il D.M. 12 giugno 2026 non riscrive l’intero sistema BDAP ma incide sulla qualità informativa dei residui. Dal rendiconto 2026 il monitoraggio non potrà più fermarsi a macro-voci aggregate, ma dovrà arrivare alla voce analitica del quinto livello del piano dei conti integrato.
La Commissione ARCONET, nella riunione del 23 settembre 2026, ha confermato l’applicazione delle nuove modalità di trasmissione dei dati contabili analitici alla BDAP a decorrere dal rendiconto 2026, con acquisizione delle informazioni relative ai residui al quinto livello del piano dei conti finanziario.

