La Commissione ARCONET del 27 maggio 2026 ha approvato le modifiche contabili derivanti dalla Sentenza della Cassazione, SSUU civili, 1/5/2026, n. 12225.
Il canone unico, di cui alla L. 160/2019, può ora essere considerato un’entrata tributaria.
1. Il CUP ha natura tributaria
Il piano dei conti si adegua alla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite civili, 1/5/2026, n. 12225, quindi il CUP deve essere classificato tra le entrate tributarie del titolo primo.
2. Decorrenza dal 2027
Le modifiche contabili partiranno dal 2027 perchè la variazione di titolo, in corso d’esercizio 2026, sarebbe eccessivamente complessa. Tali entrate sono infatti attualmente classificato al titolo terzo.
Quindi, in sintesi:
- nel 2026 resta il sistema attuale;
- dal 2027 il canone passa al titolo primo;
- saranno aggiornati piano dei conti, schemi di bilancio e SIOPE.
3. Nuove voci del piano dei conti
ARCONET ha previsto l’inserimento di nuovi appositi codici.
Nel modulo finanziario:
- canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- canone per occupazione di aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati.
Nel modulo economico:
- tra le imposte e proventi assimilati rispettivamente per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati.
Nel modulo patrimoniale:
- tra i crediti da tributi rispettivamente per i Crediti da riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per i Crediti da riscossione Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato al mercato.
L’obiettivo è allineare la contabilità alla natura tributaria.
4. Effetti sulle delibere
È stata richiamata la circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026.
Per i comuni, dal 2026 le delibere sul canone sono efficaci solo dopo la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Scadenze:
- invio entro il 14 ottobre 2026;
- pubblicazione entro il 28 ottobre 2026.
Per province e città metropolitane la pubblicazione è solo informativa, salvo eccezioni.
5. Adempimenti per il 2026
I comuni devono trasmettere le delibere già adottate. In assenza di nuovi provvedimenti, deve essere inviata l’ultima delibera vigente al 1° maggio 2026 al fine di evitare duplicazioni.
Esempio: delibera del 2024 ancora valida → si invia solo quella.
6. Approvazione della Commissione
La Commissione ha approvato all’unanimità le modifiche che saranno inserite nel prossimo decreto di aggiornamento del d.lgs. n. 118 del 2011, con effetto dal 2027.

