Risolto il rebus dei ruoli affidati all’AdE-R da parte degli enti locali, esclusi dalla definizione agevolata comunale (si veda l’articolo su questo sito del 6/2/2026). Ieri è stata approvata dalla Camera in via definitiva la conversione in legge, con modifiche, del D.L. 38/2026. La legge di conversione inserisce nel decreto la possibilità di estendere la definizione agevolata anche ai carichi degli enti territoriali. Con il nuovo articolo 10-quinquies, il legislatore introduce una disciplina che può incidere direttamente sui rapporti tra cittadini, imprese, Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La novità consiste nell’estensione della procedura di definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026 anche ai debiti, tributari e non tributari, affidati agli agenti della riscossione dagli enti territoriali. Non si parla quindi soltanto di debiti verso lo Stato, ma anche di carichi derivanti da entrate locali: tributi comunali, entrate regionali, sanzioni amministrative e altri crediti iscritti a ruolo o comunque affidati alla riscossione.
La norma riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’arco temporale è quindi molto ampio: oltre vent’anni di posizioni potenzialmente interessate. Restano però esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
La scelta spetta agli enti
Il punto centrale è che l’applicazione della definizione agevolata ai carichi territoriali non è automatica. Regioni ed enti locali devono decidere se aderire, esercitando la propria autonoma potestà impositiva e adottando un apposito provvedimento secondo le forme previste dalla legislazione vigente.
Per i Comuni, dunque, si apre una valutazione politica, finanziaria e amministrativa. Da un lato, la definizione agevolata può favorire l’incasso di somme che rischierebbero di restare difficilmente recuperabili. Dall’altro, comporta la rinuncia a una parte degli importi accessori, in particolare interessi e aggio, e può incidere sulle previsioni di bilancio.
Gli enti creditori dovranno pubblicare i provvedimenti sul proprio sito istituzionale e comunicarli all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2026. Le modalità tecniche saranno rese disponibili dallo stesso agente entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito dell’ente creditore e saranno poi trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
Le date per i contribuenti
Per i cittadini e le imprese, la procedura seguirà un calendario preciso. Dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026. Entro la stessa data del 31 ottobre sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.
Successivamente, l’agente della riscossione dovrà inviare al debitore la comunicazione delle somme dovute entro il 31 dicembre 2026. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
Le scadenze delle rate saranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicheranno interessi al tasso del 3% annuo dal 1° febbraio 2027.
Multe stradali: agevolazione limitata
Una precisazione importante riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada. In questi casi, la definizione agevolata non cancella la sanzione principale.
Per le multe e per le altre sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, il beneficio riguarda soltanto gli interessi, comunque denominati, e le somme maturate a titolo di aggio. Questo significa che il cittadino potrà ottenere uno sconto sugli accessori del debito, ma non sull’importo originario della multa.
È un aspetto rilevante soprattutto per i Comuni, perché le sanzioni stradali rappresentano una voce significativa nei bilanci di molti enti locali. La norma evita che la definizione agevolata si traduca in un azzeramento generalizzato delle sanzioni, limitando il beneficio alle componenti aggiuntive.
Un’occasione, ma anche una scelta di bilancio
Per gli enti territoriali, l’articolo 10-quinquies rappresenta uno strumento da valutare con attenzione. La definizione agevolata può consentire di recuperare risorse su crediti datati, spesso di difficile riscossione, riducendo il contenzioso e favorendo la regolarizzazione delle posizioni pendenti.
Tuttavia, l’adesione non è neutra. Ogni amministrazione dovrà stimare l’impatto sui propri equilibri finanziari, verificare la composizione dei carichi affidati alla riscossione e valutare se la rinuncia agli accessori sia compensata dalla maggiore probabilità di incasso.
Per i contribuenti, invece, la norma apre la possibilità di chiudere vecchie pendenze con gli enti locali attraverso una procedura ordinata, con tempi certi e una rateizzazione molto ampia. Ma tutto dipenderà dalla scelta del singolo ente creditore: senza il provvedimento dell’ente, i carichi locali non entreranno nella definizione agevolata.
Il nuovo articolo 10-quinquies introduce quindi una rottamazione “a geometria locale”: il quadro nazionale fissa le regole, ma saranno Comuni, Regioni e altri enti territoriali a decidere se aprire davvero questa finestra ai propri contribuenti.

