Il regime assunzionale dei Comuni, gli incrementi del trattamento accessorio e il trattenimento in servizio
AVVISO DI AGGIORNAMENTO. La circolare RGS n. 8 del 7 aprile 2025 ha chiarito che le disposizioni dell’art. 1, commi da 822 a 834, della legge n. 207/2024 non si applicano agli enti locali territoriali. I Comuni non sono stati quindi assoggettati, neppure per il 2025, alla riduzione al 75 per cento del turn-over prevista dal comma 830. Dall’8 agosto 2026, inoltre, l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 144/2026 ha disposto, per le amministrazioni soggette all’art. 33 del D.L. n. 34/2019, la disapplicazione dei limiti storici di cui all’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296/2006. Il decreto-legge è soggetto a conversione; restano ferme le verifiche di sostenibilità finanziaria previste dall’art. 33.
Il quadro applicabile dal 2025
A decorrere dall’esercizio 2025 non trovano più applicazione le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale previste dall’art. 5, comma 1, e dalla Tabella 2 del D.P.C.M. 17 marzo 2020. Tali percentuali, differenziate per fascia demografica, costituivano infatti un limite transitorio agli incrementi rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018.
Per i Comuni collocati al di sotto del valore soglia della Tabella 1 dell’art. 4, la capacità assunzionale è pertanto determinata entro il limite necessario a non superare il valore soglia previsto per la relativa fascia demografica, fermo restando il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio e la sostenibilità della spesa.
Il meccanismo previsto dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal D.P.C.M. 17 marzo 2020 rimane quindi fondato sul rapporto tra spesa complessiva di personale ed entrate correnti, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità stabilite dalla normativa.
I Comuni collocati nelle diverse fasce
La cessazione, dal 2025, del limite incrementale della Tabella 2 non elimina gli altri vincoli previsti dal D.P.C.M. 17 marzo 2020. Occorre distinguere tre situazioni:
- i Comuni con un rapporto inferiore al valore soglia della Tabella 1 possono incrementare la spesa di personale fino al valore soglia della propria fascia demografica;
- i Comuni il cui rapporto è compreso tra il valore soglia della Tabella 1 e quello della Tabella 3 non possono incrementare il rapporto rispetto a quello registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;
- i Comuni che superano il valore soglia della Tabella 3 devono applicare un turn-over pari al 30 per cento fino al conseguimento del valore soglia previsto per la relativa fascia demografica.
La programmazione del personale deve quindi essere costruita non sulla sola disponibilità teorica di spazi assunzionali, ma sulla verifica prospettica della sostenibilità della spesa e degli equilibri di bilancio.
L’inapplicabilità ai Comuni dei commi da 822 a 834 della legge di bilancio 2025
La circolare RGS n. 8/2025 ha escluso dall’ambito di applicazione dei commi da 822 a 834 dell’art. 1 della legge n. 207/2024 le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e le Comunità isolane o di arcipelago.
L’espressione «altre amministrazioni locali» utilizzata dal comma 830 non comprende, pertanto, gli enti locali territoriali. Ne deriva che ai Comuni non si applicano:
- la riduzione delle facoltà assunzionali in misura pari al 25 per cento della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente;
- l’obbligo di riduzione della dotazione organica previsto dal comma 833;
- il versamento all’entrata del bilancio dello Stato previsto dal comma 834;
- il sistema di compensazione delle facoltà assunzionali disciplinato dal comma 831;
- la facoltà di incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio prevista dal comma 832.
Per i Comuni, dunque, la capacità assunzionale 2025 non deve essere ridotta di un importo pari al 25 per cento del valore finanziario delle cessazioni 2024. Non sussiste neppure, per tale titolo, un obbligo di soppressione di posti dalla dotazione organica o di riversamento delle economie all’Erario.
L’autonoma facoltà di incremento prevista dall’art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025
Una disciplina distinta è contenuta nell’art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025. La disposizione attribuisce a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni un’autonoma facoltà di incremento della componente stabile dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale.
Tale facoltà:
- consente, nei limiti stabiliti dalla norma, di superare il tetto previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- assume come parametro il rapporto massimo del 48 per cento tra la componente stabile del Fondo, maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, e la spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;
- richiede il rispetto dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dell’equilibrio pluriennale di bilancio, asseverato dall’organo di revisione.
La scelta dell’incremento produce effetti anche sui fondi degli esercizi successivi. Essa deve pertanto essere valutata considerando non soltanto la disponibilità dell’esercizio, ma la sostenibilità strutturale della maggiore spesa. La disposizione è autonoma e non costituisce applicazione del comma 832 della legge n. 207/2024, che non riguarda gli enti locali territoriali.
Il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età
Rimane applicabile agli enti locali l’art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024, che consente alle amministrazioni di trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, personale individuato in relazione alle esigenze organizzative e funzionali.
Il trattenimento deve avvenire nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Non si tratta, dunque, di calcolare il 10 per cento del numero dei dipendenti cessati o delle unità astrattamente assumibili. Per i Comuni il parametro deve essere espresso in termini finanziari e riferito alle facoltà assunzionali ordinarie disponibili secondo il sistema dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e del D.P.C.M. 17 marzo 2020, senza applicare la riduzione al 75 per cento prevista dal comma 830.
Il trattenimento:
- non costituisce una nuova assunzione; il relativo onere deve tuttavia essere ricondotto entro il limite del 10 per cento e considerato nella verifica della sostenibilità complessiva della spesa di personale;
- deve essere previsto negli atti di programmazione del fabbisogno di personale confluiti nella pertinente sottosezione del PIAO;
- non attribuisce al dipendente alcun diritto o automatismo e richiede la sua disponibilità, mentre l’individuazione compete esclusivamente all’amministrazione;
- richiede una valutazione fondata sulle esigenze organizzative e sul merito; secondo la direttiva ministeriale, il dipendente deve avere conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente, o il giudizio corrispondente previsto dall’ordinamento applicabile.
Le conseguenze sulla programmazione del fabbisogno
La programmazione triennale del fabbisogno del personale deve essere aggiornata sulla base di un quadro ormai più netto. Per i Comuni, la capacità assunzionale continua a essere determinata secondo l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e il D.P.C.M. 17 marzo 2020; non deve essere applicata la decurtazione del 25 per cento delle cessazioni 2024 e non devono essere contabilizzati i correlati versamenti all’Erario.
La sottosezione del PIAO relativa al fabbisogno dovrà quindi indicare il valore del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, la fascia nella quale si colloca l’ente, gli spazi assunzionali effettivamente utilizzabili e la sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate. Separatamente dovranno essere rappresentate l’eventuale scelta di incrementare il trattamento accessorio ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 e l’eventuale ricorso al trattenimento in servizio.
La distinzione non è soltanto formale. Evita di sovrapporre istituti fondati su presupposti diversi e impedisce che la programmazione del personale venga costruita sulla base di una riduzione delle facoltà assunzionali che, per i Comuni, non ha mai trovato applicazione.
Riferimenti essenziali
- Circolare RGS n. 8 del 7 aprile 2025
- Art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024
- D.P.C.M. 17 marzo 2020
- Art. 14 del D.L. n. 25/2025
- Direttiva sul trattenimento in servizio
- Art. 2 del D.L. n. 144/2026

