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30 Ottobre 2026

Par. 9.11.4 All. 4/1 (nota integrativa e risultato di amministrazione presunto): cosa aggiunge ARCONET 28.1.2026 – Enti locali in disavanzo

Par. 9.11.4 All. 4/1 (nota integrativa e risultato di amministrazione presunto): cosa aggiunge ARCONET 28.1.2026 - Enti locali in disavanzo

Sempre con l’obiettivo di favorire le capacità di analisi e programmazione degli uffici finanziari degli enti locali in vista del decreto che recepirà le proposte Arconet approvate in data 28.1.2026, si procede alla verifica delle novità introdotte nel paragrafo 9.11.4 dell’Allegato 4/1, D. Lgs. 118/2011. Il paragrafo disciplina i contenuti della nota integrativa in relazione al risultato di amministrazione presunto: riepilogo delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti (allegati a/1, a/2, a/3), evidenza degli utilizzi anticipati, regole per gli enti in disavanzo e indicazioni sugli elenchi analitici dei capitoli finanziati da entrate vincolate/destinate.

La modifica ARCONET del 28.1.2026 non cambia la struttura del paragrafo, ma inserisce un chiarimento sulle fattispecie nelle quali la nota integrativa deve dare evidenza dell’uso della deroga che consente di utilizzare l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente con riferimento agli enti locali in disavanzo “…che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione”. Ovviamente la deroga non è applicabile agli enti locali non in disavanzo, non interessati pertanto all’integrazione del paragrafo in esame approvata da Arconet.

Prima: obbligo generale di evidenziare gli utilizzi anticipati dell’avanzo vincolato di parte corrente

Nel testo attualmente vigente, la nota integrativa deve:

  • riepilogare e illustrare le quote del risultato presunto,
  • evidenziare gli utilizzi anticipati del risultato di amministrazione presunto nel rispetto di norme e principi,
  • per gli enti in disavanzo: individuare quanto può essere applicato al bilancio nel rispetto dell’art. 1, commi 897–900, L. 145/2018,
  • descrivere l’uso di fondi/entrate vincolate e destinate,
  • riportare gli elenchi analitici dei capitoli aggregati (a/2, a/3), salvo esenzioni.

In questa versione non c’è una regola specifica destinata agli enti in disavanzo che disciplina il caso della deroga dell’avanzo vincolato corrente (comma 898-bis) in funzione del momento di approvazione del bilancio rispetto al rendiconto.

Dopo: chiarimento sulla deroga (comma 898-bis, destinata agli enti locali in disavanzo) e sul timing bilancio/rendiconto

L’integrazione ARCONET aggiunge un principio di coerenza informativa:

  • Regola generale: salvo il caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dopo il rendiconto dell’esercizio precedente, la nota integrativa non dà evidenza dell’applicazione della deroga che consente agli enti locali l’utilizzo dell’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente (art. 1, comma 898-bis, L. 145/2018, aggiunto dall’art. 1, co. 664, L. 199/2025).
  • Motivazione: quella deroga è consentita solo dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

In altre parole: ARCONET evidenzia che  in nota integrativa (in sede di bilancio) non deve essere menzionato un utilizzo che, per legge e per gli enti in disavanzo di cui al comma 898-bis, può avvenire solo quando il rendiconto precedente è stato approvato.

Tabella di confronto – 9.11.4 ‘prima’ vs integrazione ARCONET 28.1.2026

AspettoTesto 9.11.4 prima9.11.4 dopo integrazione ARCONET 28.1.2026
OggettoContenuti della nota integrativa su risultato di amministrazione presunto (quote vincolate/accantonate/destinate) e relativi allegati a/1, a/2, a/3.Invariato (stessa struttura).
Utilizzi anticipatiObbligo generale di evidenziare utilizzi anticipati del risultato presunto nel rispetto di norme e principi.Invariato, ma si introduce una eccezione informativa per una specifica deroga (comma 898-bis, aggiunto con art. 1, co. 664, L. 199/2025).
Richiamo L. 145/2018Per enti in disavanzo: applicazione del risultato presunto nel rispetto dell’art. 1, commi 897–900.Dopo le parole “della legge n. 145 del 2018” si aggiunge il chiarimento sul comma 898-bis (avanzo vincolato corrente).
Deroga su avanzo vincolato corrente (comma 898-bis)Non disciplinata espressamente nel paragrafo (nessun criterio su quando “darne evidenza” in nota integrativa).Regola: la nota integrativa non dà evidenza dell’applicazione della deroga, salvo che il bilancio di previsione sia approvato dopo il rendiconto dell’esercizio precedente.
RazionaleApproccio “generale” e descrittivo degli allegati e delle informazioni di nota integrativa.Approccio più “procedurale”: coerenza tra momento di approvazione del bilancio e condizione legale per usare la deroga (solo dopo rendiconto).

Implicazione pratica per gli enti locali in disavanzo:

  • Bilancio approvato prima del rendiconto: in nota integrativa non si espone l’applicazione della deroga sull’avanzo vincolato corrente dell’anno precedente (perché non ancora utilizzabile “a norma”).
  • Bilancio approvato dopo il rendiconto: l’evidenza in nota integrativa torna coerente e pertinente.

La modifica riduce ambiguità e “anticipazioni” informative non sostenibili sul piano giuridico-contabile.

Box operativo – Nota integrativa e deroga “avanzo vincolato corrente” (art. 1, c. 898-bis, L. 145/2018) nel nuovo 9.11.4

Regola chiave (nuovo inserimento ARCONET)

La nota integrativa non dà evidenza dell’applicazione della deroga sull’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente salvo che il bilancio di previsione sia approvato dopo il rendiconto dell’esercizio precedente, perché la deroga è consentita solo dopo l’approvazione del rendiconto.

Caso 1 — Bilancio approvato prima del rendiconto dell’esercizio precedente

Allora:

  • non inserire in nota integrativa l’evidenza dell’applicazione della deroga (c. 898-bis) riferita all’avanzo vincolato corrente dell’anno precedente;
  • se serve chiarezza verso organi e revisione, puoi inserire una nota cautelativa (vedi “formula pronta” sotto).

✅ Formula pronta (facoltativa)

“Alla data di approvazione del bilancio di previsione non risulta ancora approvato il rendiconto dell’esercizio precedente; pertanto, non è fornita evidenza dell’applicazione della deroga di cui all’art. 1, comma 898-bis, L. 145/2018, in quanto esercitabile solo successivamente all’approvazione del rendiconto.”


Caso 2 — Bilancio approvato dopo il rendiconto dell’esercizio precedente

Allora:

  • in nota integrativa è necessario evidenziare l’eventuale utilizzo della deroga (c. 898-bis), indicando:
    • importo dell’avanzo vincolato corrente formatosi nell’anno precedente utilizzato,
    • riferimento ai capitoli/missioni-programmi interessati (se già rappresentati negli allegati a/1–a/3, rimandi coerenti),
    • motivazione/riconducibilità ai vincoli e alle finalità.

✅ Formula essenziale

“Il bilancio di previsione è approvato successivamente al rendiconto dell’esercizio precedente; pertanto, la presente nota integrativa dà evidenza dell’applicazione della deroga di cui all’art. 1, comma 898-bis, L. 145/2018, relativa all’utilizzo dell’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, per complessivi euro ……, destinati a ……”

Check rapido di coerenza (prima di chiudere la nota integrativa)

  • Data approvazione bilancio e data approvazione rendiconto coerenti con quanto dichiarato.
  • Se bilancio prima del rendiconto: nessuna “evidenza” della deroga ed eventuale nota cautelativa con frase puramente informativa tipo:
    • ‘non è stata applicata la deroga perché non applicabile alla data di approvazione del bilancio‘ (rendiconto non approvato),
    • ‘potrà eventualmente essere valutata solo dopo il rendiconto con atto successivo (variazione/assestamento)’, senza anticipare importi o applicazioni.
  • Se bilancio dopo il rendiconto: evidenza della deroga con importi e rimandi agli allegati a/1, a/2 e a/3 e ai capitoli finanziati. Frase tipo:

‘Risultato di amministrazione presunto: Poiché il bilancio di previsione è approvato successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (delibera n. … del …), il risultato contabile di amministrazione presunto è determinato assumendo a riferimento il risultato contabile di amministrazione accertato nel rendiconto medesimo.
Pertanto, gli allegati a/1 (quote accantonate), a/2 (quote vincolate) e a/3 (quote destinate agli investimenti) riportano, per ciascuna componente, gli importi risultanti dal rendiconto approvato, aggiornati tenendo conto delle applicazioni già disposte nel bilancio di previsione e delle eventuali rettifiche necessarie per garantire coerenza con gli stanziamenti di competenza
.

Deroga art. 1, comma 898-bis, L. 145/2018 (avanzo vincolato di parte corrente)
In quanto il rendiconto dell’esercizio precedente risulta approvato, è possibile dare evidenza dell’eventuale utilizzo dell’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 898-bis, L. 145/2018, indicando l’importo applicato e la relativa destinazione di spesa.’

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