I carichi (tributi/entrate comunali) già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) non possono rientrare nella “definizione agevolata comunale” introdotta dalla legge di bilancio 2026 solo con una delibera/regolamento del Comune, perché:
- IFEL, nella nota di approfondimento del 27/1/2026, chiarisce che il regolamento comunale non può imporre obblighi ad AdE-R e che “rimane quindi il limite dell’esclusione di qualsiasi decisione comunale con riferimento ai carichi affidati a AdE-R, la cui definizione è possibile solo se esplicitamente prevista dalla legge statale”.
- La stessa nota IFEL ribadisce in modo esplicito: “Non possono essere oggetto di definizione i crediti affidati a AdE-R”, mentre obblighi possono essere previsti verso concessionari privati iscritti all’albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997.
- La nota ANCI-IFEL sulla legge di bilancio 2026 evidenzia anche un problema di coordinamento normativo: il comma relativo agli enti locali non è coordinato con la rottamazione statale e non prevede un dispositivo con cui gli enti territoriali possano segnalare l’adesione per le entrate di propria competenza già affidate ad AdE-R.
Tradotto in pratica:
- Condono/definizione agevolata “comunale” (commi 102-110): operabile soprattutto per entrate gestite dal Comune o affidate a concessionari locali (in house/misti/concessionari ex art. 53), perché l’ente può disciplinare direttamente regole e flussi.
- Carichi già in mano ad AdE-R: non entrano nella definizione comunale salvo che una norma statale preveda espressamente l’estensione/operatività su quei carichi (come accaduto in passato in specifiche rottamazioni, secondo IFEL).

