Il comma 662 della Legge di Bilancio 2026 richiama l’attenzione degli uffici tributi sulla necessità di presidiare la riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, Tipologia 1 (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) e del Titolo 3 (entrate extratributarie). In particolare, per gli enti che non si avvalgono della facoltà di affidamento ad AMCO e che, al termine dei contratti in essere con gli attuali affidatari della riscossione coattiva, presentino una percentuale di riscossione in conto residui inferiore a una soglia che sarà definita con decreto del MEF (previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali) da emanarsi entro il 1° marzo 2026, diverrà obbligatorio il ricorso ad AMCO per la riscossione coattiva.
A parere di chi scrive, la norma potrebbe essere letta anche come un primo passo verso un possibile ridisegno dell’architettura dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie locali, messa sotto pressione dai più recenti casi di dissesto e di squilibrio, rispetto ai quali sono spesso emerse – in varie forme – esigenze di intervento sostitutivo statale. In tale prospettiva sembrano collocarsi anche ulteriori disposizioni della Legge di Bilancio 2026 incidenti sulla disciplina e sulla gestione contabile del dissesto (si vedano i commi 663, 664, 665, 678, 679, 682, 685 e 686, sintetizzati nell’articolo “Legge di Bilancio 2026: sintesi dei principali commi di interesse per i bilanci comunali”, 16 gennaio 2026).
Il ruolo di AMCO, infatti, non appare confinato alla mera “esecuzione” della riscossione coattiva (attività già frequentemente affidata dagli enti ai soggetti iscritti all’albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997), ma è configurato anche come regìa e presìdio: il nuovo comma 2-octies dell’art. 2, D.L. 193/2016, attribuisce ad AMCO compiti di coordinamento, monitoraggio dell’operato dei soggetti affidatari e rendicontazione dei flussi di cassa, in coerenza con principi di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse. In tal senso, la disposizione sembra potersi innestare funzionalmente nel sistema dei presidi di correttezza e verificabilità cui l’ente locale è sottoposto, specie nei casi in cui la debolezza della riscossione dei residui possa concorrere alla formazione o al consolidamento di situazioni di squilibrio di bilancio.
In questa chiave, il nuovo ruolo di AMCO potrebbe essere letto come volto, da un lato, a incentivare standard più elevati di riscossione dell’attivo degli enti locali e, dall’altro, a rafforzare presidi di controllo/trasparenza sulla gestione dei crediti, a tutela degli equilibri di bilancio e in funzione di prevenzione di condizioni di disequilibrio o dissesto.
Il tema dell’intervento sostitutivo statale nella gestione economico-finanziaria degli enti locali è tornato di attualità anche in relazione a vicende giudiziarie connesse alla difficoltà di ottenere l’effettiva esecuzione di pronunce nei confronti di enti in dissesto (tra cui il caso spesso richiamato in relazione al Comune di Catania e a Banca Sistema). In questo contesto, appare opportuno interrogarsi sull’esigenza di strumenti che riducano il rischio sistemico legato a una persistente incapacità di riscossione, soprattutto laddove essa incida sulla sostenibilità complessiva dell’ente.
Letto congiuntamente alla disciplina del dissesto del TUEL, il comma 662 potrebbe condurre – ferma la necessità di attendere il decreto attuativo per verificare modalità e limiti concreti – a un assetto in cui si affiancano due “masse” gestite secondo logiche differenti:
- massa attiva: crediti dell’ente affidati in gestione ad AMCO per la riscossione (crediti che, secondo la norma, restano nella titolarità dell’ente);
- massa passiva: debiti dell’ente ricompresi nella procedura di liquidazione e gestiti dall’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).
In tale scenario, andrebbero chiariti i profili di coordinamento tra le due gestioni (attivo e passivo) e, soprattutto, gli effetti sul governo dei flussi finanziari e sulla rappresentazione contabile dei crediti, anche nei casi in cui una parte dei carichi sia stata oggetto di discarico da parte dell’agente nazionale della riscossione e, quindi, richieda valutazioni aggiornate in merito all’esigibilità e alla conseguente rappresentazione nei documenti di bilancio (con particolare riferimento alla gestione degli accantonamenti al FCDE e alla politica interna di gestione dei residui).
Va peraltro tenuto distinto il piano concettuale: se la massa passiva dell’OSL è una massa/gestione separata di diritto pubblico (secondo la disciplina del TUEL) e non costituisce un “patrimonio separato” in senso civilistico, la facoltà di AMCO di costituire patrimoni destinati (art. 2447-bis e ss. c.c.) introduce una forma di segregazione patrimoniale tipica dell’ordinamento societario, destinata a incidere sull’organizzazione operativa della gestione dei crediti affidati.
Restano, inoltre, alcuni profili applicativi meritevoli di approfondimento, tra cui:
- carichi discaricati: occorrerà chiarire se e in che modo l’eventuale affidamento ad AMCO di carichi già discaricati incida sulla rappresentazione contabile e sulla gestione del credito, fermo restando che la norma qualifica i crediti come ancora di titolarità dell’ente;
- patrimoni destinati in AMCO: la facoltà di costituire patrimoni destinati anche oltre il limite ordinario del 10% del patrimonio netto pone interrogativi circa la struttura di segregazione, la governance e i presidi di equilibrio economico-finanziario della società, nonché circa l’impatto della qualità dei portafogli affidati sui profili di rischio operativo e di sostenibilità della gestione.
Si propone quindi un vademecum operativo di sintesi per gli uffici tributi comunali:
Cosa sappiamo (testo di legge)
- Gli enti locali possono affidare ad AMCO S.p.A. le attività di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.
- Per gli enti che non si avvalgono della facoltà e che, a fine contratto con l’attuale affidatario, risultino sotto una soglia di riscossione in conto residui (Titolo 1 Tip. 1 e Titolo 3), diventa obbligatorio ricorrere ad AMCO.
- AMCO svolge anche funzioni di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei flussi di cassa rispetto agli operatori selezionati.
- I crediti affidati restano nella titolarità dell’ente; AMCO opera “in gestione”.
Cosa manca (decreto MEF entro 1° marzo 2026)
- La soglia di riscossione che fa scattare l’obbligo e la metodologia di calcolo (periodo di osservazione, basi dati, esclusioni, trattamenti delle poste).
- Le condizioni dell’affidamento (standard di servizio, indicatori di efficacia ed efficienza della prestazione affidata, rendicontazioni, tracciabilità, flussi informativi, tempi).
- Il coordinamento operativo e contabile dei casi più delicati (es. carichi discaricati, politiche residui, impatto su FCDE, regole di riversamento/incasso).
- Le regole di funzionamento dei patrimoni destinati eventualmente istituiti da AMCO e i relativi presìdi di governance e rischio operativo.
Check operativa per l’ente
- Misurare la riscossione in conto residui su Titolo 1 Tip. 1 e Titolo 3, con analisi per annualità e per tipologia di entrata.
- Mappare il portafoglio: crediti “vivi”, posizioni problematiche, carichi affidati e discaricati, contenziosi, rateazioni.
- Verificare l’assetto interno: gestione residui, processi di sollecito/bonario, integrazione con coattivo, qualità delle anagrafiche e dei dati.
- Valutare l’impatto prospettico su FCDE e sugli equilibri, simulando scenari (mantenimento gestione attuale vs affidamento AMCO).

