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30 Ottobre 2026

Controlli preventivi di legittimità prima e dopo la riforma – L. 1/2026 in vigore dal 22/1/2026 –

Confronto schematico tra la disciplina del controllo preventivo di legittimità ex art. 3 L. 20/1994 (testo ante modifiche vigente al 1/1/2026) e la disciplina risultante dopo la L. 1/2026 in vigore dal 22/1/2026 (modifiche all’art. 3 della L. 20/1994).

Le modifiche ai controlli preventivi sono introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. b) della L. 1/2026 (che interviene sull’art. 3 L. 20/1994) ed evidenziate in azzurro nella seconda colonna della seguente tabella:

L. 20/1994 – controllo preventivo (testo vigente al 01/01/2026)
(art. 3)
L. 20/1994 – controllo preventivo (testo dal 22/01/2026)
(art. 3 come modificato dalla L. 1/2026)
Base normativa: art. 3 L. 20/1994.
Il controllo preventivo di legittimità si esercita esclusivamente sugli atti elencati al comma 1 (lettere da a) a l)).
Base normativa: art. 3 L. 20/1994 (come modificato).
Il controllo preventivo resta limitato agli atti elencati al comma 1; per i contratti PNRR/PNC si introducono regole speciali (nuovo comma 1-ter e seguenti).
Comma 1, lett. g): decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato (attivi, di qualunque importo, con eccezioni; appalto d’opera sopra soglia in ECU; altri contratti passivi sopra 1/10 della soglia).Comma 1, lett. g): sostituito il riferimento ai contratti e alle soglie.
Ora riguarda i contratti di appalto di lavori, servizi o forniture se di importo superiore alle soglie previste dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
PNRR/PNC: nessuna disciplina speciale nel testo previgente dell’art. 3.
Si applicano le regole generali del controllo preventivo (comma 2).
Nuovo comma 1-ter (PNRR/PNC): il controllo preventivo di legittimità per contratti connessi a PNRR/PNC è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione (anche provvisori) e sui provvedimenti conclusivi delle procedure che non prevedono aggiudicazione formale.
Comma 2: efficacia degli atti se l’ufficio non rimette alla sezione entro 30 giorni dal ricevimento (con interruzione per richieste istruttorie). Ulteriori 30 giorni dopo controdeduzioni; la sezione decide entro 30 giorni dal deferimento (decorso: atti esecutivi).Comma 2 resta applicabile; per PNRR/PNC il nuovo comma 1-ter precisa che i termini del comma 2 hanno carattere perentorio.
Effetti del decorso termini: l’atto acquista efficacia/esecutività (comma 2).Nuovo comma 1-ter: se alla scadenza dei termini non interviene deliberazione, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità di cui all’art. 1, comma 1.
Inoltre, al comma 2 è aggiunto che gli atti “si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di responsabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1”.
Nessuna previsione espressa sul “visto ricusabile solo con deliberazione motivata” nell’art. 3 previgente.Nuovo comma 1-ter: il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.
Regioni/Province autonome/Enti locali: l’art. 3 previgente non prevede una facoltà generale di assoggettare al controllo preventivo atti PNRR/PNC tramite legge/statuto.Nuovo comma 1-quater: Regioni, Province autonome ed enti locali possono (con norma di legge o di statuto, previo parere delle Sezioni riunite) sottoporre al controllo preventivo i provvedimenti PNRR/PNC sopra soglia art. 14 d.lgs. 36/2023.
Altri soggetti pubblici attuatori: nessuna previsione specifica nell’art. 3 previgente.Nuovo comma 1-quinquies: la facoltà è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR/PNC nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.
Non applicabile (commi non presenti).Nuovo comma 1-sexies: per gli atti dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni del comma 1-ter (termini perentori, silenzio-registrazione, visto ricusabile solo con delibera motivata).

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